BGer 9C_871/2007
 
BGer 9C_871/2007 vom 06.03.2008
Tribunale federale
9C_871/2007{T 0/2}
Sentenza del 6 marzo 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
C.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, Via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 16 ottobre 2007.
Visto:
il ricorso del 29 novembre 2007 (timbro postale) contro il giudizio 16 ottobre 2007 del Tribunale amministrativo federale,
il decreto del 21 gennaio 2008, con il quale il Tribunale federale ha assegnato a C.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, un termine suppletorio, scadente il 1° febbraio 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti