BGer 9C_871/2007 |
BGer 9C_871/2007 vom 06.03.2008 |
Tribunale federale
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9C_871/2007{T 0/2}
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Sentenza del 6 marzo 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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C.________, Italia,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, Via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 16 ottobre 2007.
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Visto:
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il ricorso del 29 novembre 2007 (timbro postale) contro il giudizio 16 ottobre 2007 del Tribunale amministrativo federale,
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il decreto del 21 gennaio 2008, con il quale il Tribunale federale ha assegnato a C.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, un termine suppletorio, scadente il 1° febbraio 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 6 marzo 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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