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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_3/2008 {T 0/2}
Sentenza del 12 aprile 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
S.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 novembre 2007.
Visto:
il ricorso del 2 gennaio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 novembre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto 25 febbraio 2008, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
il decreto del 6 marzo 2008, con il quale questa Corte ha assegnato a S._______ un termine suppletorio, scadente il 31 marzo 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble