BGer 8C_148/2007 |
BGer 8C_148/2007 vom 14.04.2008 |
Tribunale federale
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8C_148/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 14 aprile 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Lustenberger, Frésard,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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D.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 aprile 2007.
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Fatti:
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A.
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D.________, nata nel 1963, dal 2003 è al beneficio di prestazioni complementari a una rendita AI.
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In sede di revisione periodica la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha verificato nel luglio 2006 la necessità, per l'assicurata, di far capo ad un regime dietetico di importanza vitale che comportasse spese supplementari.
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Alla luce degli accertamenti compiuti, la Cassa, mediante decisione del 25 settembre 2006, sostanzialmente confermata il 19 ottobre successivo anche in seguito all'opposizione dell'assicurata, ha concesso a quest'ultima, dal 1° ottobre 2006, una prestazione complementare di fr. 990.- mensili (di cui fr. 75.- versati all'Ufficio assicurazione malattia), eliminando dalle spese il forfait di fr. 2100.- annui per la dieta.
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B.
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L'assicurata ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con un ricorso per cui chiedeva di ripristinare il forfait per la dieta poiché, soffrendo di allergie acute, doveva nutrirsi esclusivamente di cibi di origine biologica.
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Per pronuncia del 5 aprile 2007, la Corte cantonale, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione, previo esperimento di un'accurata valutazione medica dell'insorgente volta a verificare le diagnosi poste dal curante e le conseguenze alimentari delle patologie ritenute.
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C.
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Sostenendo che le indagini completive ordinate dalla Corte cantonale le procurerebbero danni notevoli e chiedendo che si ritengano semplicemente le valutazioni mediche del suo curante, l'assicurata ha impugnato la pronuncia di primo grado con un ricorso al Tribunale federale.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
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2.
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Il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Nel caso di specie, la questione relativa all'adempimento di una di queste due condizioni di ammissibilità può tuttavia rimanere irrisolta, poiché, in ogni caso, il gravame risulta infondato nel merito per i motivi che seguono.
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3.
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Esperiti i propri accertamenti, il giudice di prime cure ha reputato necessario, viste le circostanze del caso, far procedere ad indagini complementari per chiarire con esattezza le malattie di cui soffre l'insorgente, con precisa verifica della loro incidenza sul regime alimentare della stessa.
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Tutto ben ponderato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere questa valutazione. Come giustamente rilevato dalla Corte cantonale, il referto medico agli atti, in cui si pone la diagnosi di poliallergie, intolleranze alimentari, gastrite cronica e morbo di Crohn, è stato allestito dal curante dell'insorgente, dott. R.________, che è uno specialista FMH in medicina interna. Il primo giudice ha poi rettamente osservato che la letteratura medica riferita specificatamente al morbo di Crohn raccomanda un'alimentazione ricca in proteine, ma non segnala la necessità di cibi di origine biologica, e nemmeno indica che gli effetti del morbo siano da ricondurre all'assunzione di cibi non biologici. Ad ogni modo, a parere della Corte cantonale, dal quale il Tribunale federale non vede motivo di dipartirsi, le certificazioni agli atti non appaiono sufficientemente chiare per potere concludere, con la necessaria certezza, che l'insorgente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici. In queste circostanze, si impone un approfondimento della situazione medica da affidare ad uno specialista in gastroenterologia o ad un allergologo. Se da questo complemento istruttorio risultasse che l'insorgente può nutrirsi, senza danno per il proprio corpo, soltanto seguendo una dieta a base di prodotti biologici, all'interessata dovrà essere concesso un aiuto finanziario per sopperire alla differenza di prezzo fra questi tipi di alimenti, risaputamente più cari, e i cibi tradizionali. In questo senso, come rettamente indicato dalla Corte cantonale, se gli specialisti accerteranno una tale necessità nutrizionale, la Cassa opponente dovrà ripristinare nel fabbisogno dell'insorgente lo specifico forfait annuo di fr. 2100.- per le spese supplementari cagionate dal regime dietetico d'importanza vitale, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC).
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4.
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L'insorgente non presenta, in questa sede federale, argomenti idonei a stravolgere le esposte conclusioni dell'autorità giudiziaria di primo grado. In particolare, essa non dimostra in che misura le indagini completive ordinate dalla Corte cantonale sarebbero suscettibili di provocarle un danno alla salute. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto, in quanto ricevibile, secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 14 aprile 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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