Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_151/2008 /biz
Sentenza del 17 aprile 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 febbraio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 22 febbraio 2008, la Camera dei ricorsi penali (CRP) dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro B.________ per un non meglio precisato comportamento di rilevanza penale.
A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo in via principale che la decisione della CRP sia dichiarata nulla, in subordine che venga annullata. Egli domanda altresì l'annullamento di altre due sentenze, del 21 maggio 2007 e del 20 agosto 2007, con cui la CRP dichiarava irricevibili altrettante istanze di promozione dell'accusa formulate da A.________ sempre contro B.________.
2.
La sentenza della CRP costituisce una decisione pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e, di conseguenza, è impugnabile con ricorso in materia penale giusta gli art. 78 e segg. LTF. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per varie infrazioni contro il patrimonio. Egli è un semplice denunciante. Non dimostra, né del resto sostiene, di avere quell'interesse giuridicamente protetto esatto dalla legge per presentare ricorso in materia penale. Certo, nel suo gravame, l'insorgente si lamenta tra l'altro anche di una presunta parzialità dell'autorità cantonale di ultima istanza. Tuttavia, egli non va oltre tale semplice allegazione, senza minimamente motivare la sua censura, in urto con quanto stabilito agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Giova dipoi rilevare che egli non è nemmeno ammesso a insorgere contro le precedenti decisioni della CRP, atteso che, oltre a non avere la legittimazione ricorsuale, il gravame - presentato oltre il termine di 30 giorni previsto all'art. 100 cpv. 1 LTF - è manifestamente tardivo.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso proposto da A.________ dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano