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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_34/2008 /biz
Sentenza del 24 aprile 2008
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, giudice presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Alain Susin.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il
6 marzo 2008 dalla Camera di cassazione civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che il 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-sud ha condannato A.________ a versare al dentista B.________ fr. 5'285.20, oltre interessi al 5 % dal 4 maggio 2001, e fr. 70.-- di spese esecutive;
che il ricorso per cassazione interposto da A.________ contro tale giudizio è stato dichiarato inammissibile, il 6 marzo 2008, siccome privo di un'adeguata motivazione sotto il profilo dell'art. 329 CPC/TI;
che il 13 marzo 2008 A.________ ha impugnato la sentenza della Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, giusta l'"art. 90 e art. 106 sulla Legge federale OG";
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a pronunciarsi sul gravame;
considerando:
che poiché la decisione criticata è stata emanata dopo il 1° gennaio 2007, ovvero dopo l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF), la procedura ricorsuale è disciplinata da questa nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF) e non più dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG);
che il gravame può essere tenuto in considerazione solo quale ricorso in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF, non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né trattandosi di una controversia concernente una questione d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2);
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati con la decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
che in concreto la ricorrente non prende posizione sulla ragione che ha indotto i giudici cantonali a dichiarare inammissibile la sua impugnativa, ovvero l'assenza di un'adeguata motivazione;
che nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale, invece di confrontarsi criticamente con il contenuto della decisione emanata dalla Camera di cassazione civile, essa espone ancora una volta gli antefatti della causa giudiziaria e le critiche contro l'operato del dentista;
che manifestamente questi argomenti non soddisfano le esigenze di motivazione del ricorso in materia costituzionale sopra descritte;
che si può pertanto decidere di non entrare nel merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, come già in sede cantonale, nelle circostanze specifiche si può rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:
Klett Gianinazzi