BGer 1F_11/2008 |
BGer 1F_11/2008 vom 29.04.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_11/2008 /biz
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Sentenza del 29 aprile 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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istanti,
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contro
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Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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Oggetto
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1C_45/2008 del 19 marzo 2008.
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Considerando:
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che, con sentenza 1C_45/2008 del 19 marzo 2008, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati da A.________, B.________ e C.________ contro il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino concernente l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano;
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che con scritto del 18 aprile 2008 A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di far riesaminare il loro ricorso da parte di un nuovo collegio indipendente di giudici;
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ch'essi, limitandosi ad accennare all'art. 34 cpv. 1 lett a ed e LTF, secondo cui i giudici si ricusano se hanno un interesse personale nella causa o per altri motivi, segnatamente se, a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa, chiedono inoltre nominativamente la ricusa del giudice ticinese;
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che la revisione può essere chiesta, tra l'altro, se sono state violate norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (art. 121 lett. a LTF);
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che gli istanti non precisano tuttavia del tutto perché siffatte condizioni sarebbero realizzate nella fattispecie;
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che essi, ricordato che la composizione delle Corti è indicata sia nell'annuario federale sia sul sito internet del Tribunale federale ed è quindi notoria, non avevano presentato nel loro ricorso, e quindi tempestivamente, una domanda di ricusa;
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che la giurisprudenza ammette che un tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può respingere di proprio moto la domanda quand'essa sia abusiva o manifestamente infondata (DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza 1B_106/2007 del 20 giugno 2007);
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che riguardo alla ricusa della Corte la domanda di revisione, priva di motivazione, è inammissibile;
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che inoltre la partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione (art. 34 cpv. 2 LTF);
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che, per il resto, gli istanti non indicano nessuno degli ulteriori motivi di revisione previsti dagli art. 121-123 LTF;
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ch'essi si limitano ad addurre "il diritto al rispetto del loro voto e quindi implicitamente la legittimità ad opporsi a una fusione coatta";
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che questa censura, peraltro generica e appellatoria, concerne la motivazione della criticata sentenza ed è pertanto inammissibile, poiché non costituisce un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;
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che infatti non si è in presenza segnatamente di una svista (art. 121 lett. d LTF), quando, riportato alla fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto della fusione di altri Comuni ma non l'ha considerata nel modo auspicato dai ricorrenti (cfr. sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1);
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che in effetti, come spiegato nella sentenza del 19 marzo 2008 (consid. 2), essi nemmeno quali elettori sono legittimati a insorgere contro l'aggregazione di altri Comuni, nei quali essi non hanno il diritto di voto;
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che, per quanto riguarda le spese, gli istanti accennano al fatto, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno del loro assunto, che uno di loro attenderebbe una decisione di rendita AVS complementare, mentre l'altro sarebbe esente da tasse poiché non raggiungerebbe il minimo imponibile;
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ch'essi chiedono quindi di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 64 LTF), nel senso di condonare le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- messe a loro carico con la citata sentenza e di rinunciare al prelievo di spese nella causa in esame;
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che nella causa 1C_45/2008 essi non avevano chiesto l'assistenza giudiziaria e avevano pagato l'anticipo delle spese, per cui non vi è alcun motivo per condonarle, a maggior ragione considerato che il gravame era fin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che in concreto si può nondimeno rinunciare, eccezionalmente, a prelevare spese giudiziarie per il presente giudizio;
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 aprile 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Crameri
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