Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_196/2008 /biz
Sentenza del 16 maggio 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Biancardi,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione stradale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2008 dal Presidente della Pretura penale.
Fatti:
A.
Con decisione del 23 novembre 2007, la Sezione della circolazione infliggeva a A.________ una multa di fr. 340.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per aver circolato, alla guida della vettura targata xxx, nell'abitato di Rivera a una velocità di 79 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), velocità superiore al limite di 60 km/h ivi prescritto. Fatti accertati il 7 novembre 2006.
B.
Il 15 febbraio 2008, il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso interposto dal multato e confermava la risoluzione della Sezione della circolazione.
C.
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Postula l'annullamento del giudizio impugnato nonché della decisione della Sezione della circolazione.
D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate. Non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF; v. a questo proposito DTF 133 III 638 consid. 2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4).
2.
2.1 Il ricorrente lamenta essenzialmente arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rimprovera al giudice di non aver ritenuto che la visibilità del segnale indicante il limite di velocità di 60 km/h, collocato peraltro a un'altezza non conforme ai dettami dell'OSStr, fosse ostacolata dalle fronde di un albero. L'insorgente non ha così potuto scorgere tempestivamente il cartello stradale e quindi adeguare per tempo la velocità. Inoltre, di notte, la visibilità del segnale di ripetizione ubicato sul lato sinistro della carreggiata, anch'esso posizionato a un'altezza non conforme a quanto prescritto, poteva essere impedita da eventuali veicoli provenienti in senso contrario. Il ricorrente qualifica altresì di arbitrario l'accertamento secondo il quale l'apparecchio radar si trovava a una distanza di almeno 40 m dal segnale di limitazione di velocità, laddove invece tale distanza non superava i 20 m.
2.2 Dal momento che il ricorrente intende ridiscutere l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti che ne consegue, occorre allora rammentare che, di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se esso è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF).
I fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii).
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.3 Nel motivare il suo gravame su questo punto, il ricorrente non va oltre la semplice esternazione del suo punto di vista, contrapponendo sistematicamente la sua versione dei fatti a quella ritenuta dall'autorità cantonale. Argomenta liberamente come se si trovasse davanti a un'autorità d'appello, dimenticando per lo più di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Non adduce nessun elemento tale da far apparire insostenibili l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dal giudice. In particolare, egli non riesce a sostanziare l'arbitrio neppure con l'ausilio delle nuove prove fotografiche e planimetriche allegate al ricorso e la cui ammissibilità ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF appare, nella fattispecie, più che dubbia.
2.3.1 Anzitutto, il ricorrente non si confronta minimamente con le ragioni che hanno spinto il giudice a ritenere perfettamente credibile il rapporto di polizia in merito al luogo in cui era posizionato l'apparecchio radar. Al contrario, proprio su questo aspetto egli si dilunga nel commentare la nuova documentazione fotografica prodotta in questa sede, senza tuttavia, come già preannunciato, dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti cantonali, ma argomentando liberamente la sua posizione. Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
2.3.2 Neppure le considerazioni dell'insorgente circa la visibilità della segnaletica indicante il limite di velocità forniscono elementi tali da poter ritenere arbitrari gli accertamenti della contestata sentenza in merito. Va rilevato peraltro che il giudice, per concludere che i cartelli stradali fossero visibili pure di notte a una distanza sufficiente per consentire di adeguare agevolmente la velocità a quella prescritta, ha valutato anche la documentazione fotografica fornita in sede cantonale dal ricorrente medesimo. Documentazione, in particolare gli allegati n. 1 e 3, che smentisce categoricamente le sue stesse affermazioni e cioè che la visibilità della segnaletica fosse difficoltosa in quanto collocata a un'altezza non conforme alle prescrizioni in materia. Di conseguenza, essendo ben visibile e creando quindi per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta, la segnaletica dev'essere osservata anche se, per ipotesi, collocata in modo irregolare (v. DTF 128 IV 184 consid. 4 e rinvii).
2.4 In conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, la censura di arbitrio dev'essere respinta in quanto infondata. Va infine rilevato che, sulla base degli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, sfuggiti alla critica di arbitrio, non sussistono quei manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza del ricorrente che avrebbero dovuto indurre il giudice a prosciogliere l'imputato dall'infrazione ascrittagli in applicazione del principio in dubio pro reo. Anche la censura di violazione di questo principio, invocata di transenna nel ricorso, si rivela pertanto infondata.
3.
Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito. Nel suo ricorso davanti al Presidente della Pretura penale, egli rilevava l'esistenza di due testimoni che potevano confermare come l'apparecchio radar fosse stato posizionato in un luogo diverso da quello indicato dagli agenti di polizia. Orbene, il giudice non ha ritenuto opportuno ordinare l'audizione di tali testi né chiedere la produzione di una loro dichiarazione scritta. A mente dell'insorgente, sarebbe così stato limitato senza motivo il suo diritto di far amministrare delle prove.
Anche su questo punto l'impugnativa è volta all'insuccesso. Il diritto di essere sentito, che comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2), non esime la difesa dall'attivarsi personalmente per far uso di tali facoltà (v. DTF 131 V 35 consid. 3.3; 133 I 49 consid. 3.1; 131 II 169 consid. 2.2.3). Va inoltre ricordato che tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). In concreto, non risulta che il ricorrente - che peraltro ha dimostrato di essere in grado di difendersi adeguatamente pur non assistito da un avvocato in sede cantonale - abbia richiesto formalmente l'assunzione delle prove di cui adesso lamenta la mancata amministrazione, ne ha semmai segnalato unicamente l'esistenza. In queste circostanze, il giudice poteva, senza con ciò violare il diritto di essere sentito del ricorrente, rinunciare ad amministrare tale prova procedendo a una valutazione anticipata della stessa. Tale valutazione poteva essere impugnata invocando l'arbitrio, cosa che il ricorrente non fa, limitandosi a lamentare una generica violazione del diritto di essere sentito. Non occorre quindi vagliare oltre questa censura.
4.
Con una motivazione al limite dell'ammissibilità, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe pure insufficientemente motivata. Su taluni argomenti sollevati nel suo gravame, infatti, il giudice non si sarebbe pronunciato.
Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, all'interessato di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).
La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. L'autorità cantonale si è pronunciata su tutti i punti rilevanti per il giudizio (visibilità del segnale di limitazione della velocità; posizionamento dell'apparecchio radar); che essa non abbia formalmente ripreso ogni singola argomentazione ricorsuale, respingendola esplicitamente, non è determinante. Sotto il profilo del diritto di essere sentito è infatti determinante ch'essa si sia pronunciata sui punti importanti per il giudizio, respingendo implicitamente le censure manifestamente infondate sollevate dal ricorrente e consentendogli, per finire, di afferrare la portata della sentenza e di impugnarla in questa sede con cognizione di causa.
5.
Da tutto quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 16 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano