Tribunale federale
Tribunal federal
8C_418/2008 {T 0/2}
Decreto del 25 giugno 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
D.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 maggio 2008.
Visto:
che con lettera del 5 (recte: 4) giugno 2008 D.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico interposto il 19 maggio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 8 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. LTF),
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 25 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble