BGer 8C_418/2008 |
BGer 8C_418/2008 vom 25.06.2008 |
Tribunale federale
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8C_418/2008 {T 0/2}
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Decreto del 25 giugno 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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D.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 maggio 2008.
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Visto:
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che con lettera del 5 (recte: 4) giugno 2008 D.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico interposto il 19 maggio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 8 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. LTF),
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che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 25 giugno 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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