BGer 9C_465/2008 |
BGer 9C_465/2008 vom 16.07.2008 |
Tribunale federale
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9C_465/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 16 luglio 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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F.________,
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ricorrente,
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contro
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Winterthur-Columna, Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur,
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opponente.
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Oggetto
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Previdenza professionale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2008.
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Visto:
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il ricorso 4 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 13 maggio 2008, con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo parzialmente la petizione della Winterthur-Columna Fondazione per la previdenza professionale, ha condannato F.________ a versarle fr. 6'750.85 oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2007 a seguito del mancato pagamento di arretrati contributivi,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 6 giugno 2008 - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
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che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare di non essere in grado al momento di fare fronte al pagamento del debito, ma che pagherà quando ne avrà i mezzi,
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che in tali condizioni il ricorso, di natura dilatoria, è manifestamente sprovvisto delle necessarie conclusioni e motivazioni,
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che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 luglio 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: p. Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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