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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_650/2007 {T 0/2}
Sentenza del 5 agosto 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Borella, giudice presidente,
Kernen, Seiler,
cancelliere Grisanti.
Parti
P.________, Italia, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 27 agosto 2007.
Considerando:
che P.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 27 agosto 2007 con il quale il Tribunale amministrativo federale ha confermato lo splitting dei redditi operato dalla Cassa svizzera di compensazione per la determinazione delle rendite di vecchiaia sua e della ex moglie,
che il ricorrente contesta questa valutazione facendo presente che, prima del divorzio pronunciato nel 2007, viveva dal 1970 in regime di separazione dei beni ed era legalmente separato dalla ex moglie dal 1989,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF l'atto ricorsuale deve segnatamente contenere le conclusioni e i motivi,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che gli atti del 12, del 17 e del 24 settembre 2007, presentati entro la scadenza del termine di ricorso e in parte dopo che questa Corte aveva reso attento il ricorrente sul fatto che i suoi scritti non sembravano soddisfare i requisiti formali, difficilmente rispondono a queste esigenze,
che gli ulteriori atti sono per contro tardivi,
che il ricorrente si limita a ripresentare le censure sollevate in prima sede giudiziaria senza confrontarsi adeguatamente con le considerazioni del giudizio impugnato,
che ad ogni modo, a prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso è manifestamente infondato, il giudizio impugnato essendo conforme alla giurisprudenza in materia,
che infatti questa Corte già si è espressa sul tema dell'applicabilità dello splitting anche al periodo in cui i coniugi, prima del divorzio, vivevano in regime di separazione (v. ad esempio le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 64/02 del 6 agosto 2003, consid. 2.3 e H 187/00 del 12 gennaio 2001),
che infine la questione della divisione del secondo pilastro si rivela irricevibile in questa sede non facendo parte dell'oggetto litigioso,
che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera manifestamente infondato e può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che sia necessario procedere ad uno scambio di allegati scritti,
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 agosto 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Borella Grisanti