Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_260/2008 /biz
Sentenza del 6 agosto 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale
e comunale 2006 (deduzione delle spese professionali),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 marzo 2008 dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nella dichiarazione d'imposta per l'anno 2006 A.________, docente alla scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero, ha chiesto una deduzione a titolo di altre spese professionali di fr. 6'117.--. Secondo la distinta prodotta, tale importo era composto da fr. 975.-- di spese di viaggio, fr. 1'516.70 per l'acquisto di libri, fr. 181.50 per film e documentari, fr. 356.80 per materiale d'ufficio, fr. 1'222.-- per spese informatiche varie, fr. 689.-- per abbigliamento e simili, fr. 225.-- per un registratore DVD (50 % del prezzo d'acquisto), fr. 60.20 per una fotocamera (10 %) e fr. 891.-- per spese di collegamento ADSL (75 %).
B.
Con decisione di tassazione del 24 maggio 2007, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha tuttavia ammesso soltanto le deduzioni forfettarie previste per le altre spese professionali, ovvero fr. 2'158.-- per l'imposta federale diretta (3 % del salario netto) e fr. 2'400.-- ai fini dell'imposta cantonale (importo fisso). Contestata dal contribuente, la mancata deduzione delle spese esposte nella dichiarazione è stata confermata dapprima con decisione su reclamo del 19 dicembre 2007 e successivamente con sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 5 marzo 2008.
C.
Il 2 aprile 2008 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui in sostanza chiede di annullare la pronuncia della Camera di diritto tributario e di riconoscergli la deduzione delle spese professionali effettive.
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino domanda la conferma della decisione impugnata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello non presenta formali richieste di giudizio. Preso atto di tali prese di posizione, il ricorrente ha comunicato di rinunciare a formulare ulteriori osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale. Presentato in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF (cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
1.2 Con il rimedio esperito può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). L'accertamento dei fatti può invece venir contestato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; cfr. anche art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
1.3 Il potere di cognizione in base alla legge sul Tribunale federale è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla situazione vigente sotto la pregressa legge sull'organizzazione giudiziaria (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Per quanto concerne l'esame del diritto, in ambito fiscale il Tribunale federale dispone pertanto di pieno potere cognitivo non solo in materia di imposta federale diretta, ma anche in materia di imposta cantonale e comunale, nella misura in cui si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da parte delle istanze inferiori rispettano i dettami della legge sull'armonizzazione fiscale (DTF 131 II 722 consid. 2.2, 710 consid. 1; 130 II 202 consid. 3.1).
2.
2.1 In materia di imposta federale diretta, il reddito netto è calcolato deducendo dai proventi lordi (art. 16-23 LIFD) le spese d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 26-33a LIFD (art. 25 LIFD). Deducibili sono tra l'altro le spese professionali (art. 26 cpv. 1 LIFD), ovvero le spese necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con il medesimo (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta [ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1]). In base all'art. 26 cpv. 1 LIFD sotto questa nozione rientrano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c) e le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Sono in particolare considerate altre spese professionali (lett. c) le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata per scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sulle spese professionali).
2.2 Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid. 3d).
2.3 Per le altre spese professionali ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD è ammessa una deduzione forfetaria pari al 3 % del salario netto. Il contribuente può comunque far valere spese più elevate; in tal caso deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale (cfr. l'art. 26 cpv. 2 LIFD e l'art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali nonché l'appendice alla stessa). Questa regola riprende in sostanza il consolidato principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
3.
Nel caso concreto, nel proprio lungo e minuzioso atto ricorsuale l'insorgente sostiene che debba venir riconosciuto carattere di spese professionali a ben nove voci di costo.
3.1 Sotto il titolo "spese di viaggio" il ricorrente avanza una pretesa di fr. 130.-- ed eventualmente di ulteriori fr. 845.-- o fr. 875.--. Al riguardo ha prodotto le distinte delle spese ed indennità concessegli dal datore di lavoro, da cui risulta che nel 2006 ha effettuato viaggi di servizio con la propria autovettura per un totale di 1300 km, per i quali, secondo il regolamento applicabile ai dipendenti cantonali, ha ottenuto un indennizzo di fr. 0.55 al chilometro. Egli domanda di considerare quali spese professionali i costi per le trasferte effettive, che sarebbero state più numerose, nonché la differenza tra la deduzione ammessa a fini fiscali (fr. 0.65 al chilometro) e quella riconosciutagli.
Al di là che non è del tutto chiaro come il ricorrente calcoli gli importi fatti valere, la richiesta è in ogni caso manifestamente infondata. Le spese di trasporto riconosciute sul piano fiscale sono infatti quelle necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) perché solo queste rappresentano spese per l'acquisizione del reddito. A questo titolo l'insorgente ha del resto ottenuto una deduzione di fr. 4'860.-- per l'utilizzo dell'autovettura per recarsi da Bellinzona a Tenero. Oltre a ciò, egli pretende di dedurre i costi dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio, rispettivamente, se più vicino, dal suo domicilio, ad altre destinazioni. Queste spese non sono tuttavia sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327b CO), come è del resto avvenuto anche nel caso concreto.
La discrepanza tra la deduzione chilometrica riconosciuta per le spese di trasporto fiscalmente ammesse e il rimborso spese concesso dal Cantone Ticino ai propri dipendenti per i viaggi di servizio nulla muta alla diversa natura dei due tipi di spese. Se le indennità di trasferta appaiono insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente devono far valere le loro pretese nell'ambito del rapporto d'impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di deduzioni fiscali. Neppure la differenza tra gli importi in discussione può quindi essere ammessa quale spesa professionale.
3.2 Il ricorrente chiede poi il riconoscimento di spese di abbigliamento per fr. 689.--, relative all'acquisto, documentato, di nove paia di pantaloni. Egli sostiene di aver compiuto tale acquisto in funzione esclusivamente della sua attività professionale e rileva che i docenti assumono un ruolo di rappresentanza dello Stato verso gli allievi e sono perciò tenuti a dotarsi di una tenuta adeguata.
Come dettagliatamente esposto dalla Corte cantonale, costituiscono abiti professionali i capi d'abbigliamento che servono esclusivamente all'esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e abiti protettivi (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 33 ad art. 26). Per il resto, il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 34 lett. a LIFD). Lo stesso vale anche se in una determinata attività o posizione professionale è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato. In tal caso l'acquisto rappresenta infatti una spesa causata dalla posizione professionale del contribuente e ricade quindi anch'esso sotto l'art. 34 lett. a LIFD (Bruno Knüsel, in: Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, N. 23 ad art. 26).
Così limitata la nozione di abiti da lavoro, è manifesto che le spese di abbigliamento necessarie per esercitare l'attività di docente in una scuola professionale non possono dar diritto ad alcuna deduzione. Non occorre infatti dotarsi di alcun capo d'abbigliamento oggettivamente utilizzabile solo nell'ambito professionale. Del resto, non risulta nemmeno che, per quanto concerne la tenuta, debbano essere rispettate esigenze specifiche o vigano usanze particolari.
3.3 Il ricorrente domanda altresì di poter dedurre il 75 % del costo della connessione ADSL di cui dispone al proprio domicilio, per cui nel 2006 ha pagato fr. 1'188.--. Egli afferma di aver bisogno di un collegamento a banda larga il più performante possibile, poiché utilizzerebbe internet per scopi professionali varie ore al giorno e si avvarrebbe spesso di immagini e filmati che richiedono il trasferimento di file di grandi dimensioni. Tale utilizzo sarebbe legato alle particolarità dell'istituto in cui insegna, che si prefigge di conciliare la formazione scolastica con la pratica di attività sportive ad alto livello. Tale scopo verrebbe infatti tra l'altro perseguito grazie ad un uso accresciuto delle nuove tecnologie, che permettono agli allievi di seguire parte della formazione a distanza.
Dalla consultazione del sito internet consacrato alle sue lezioni, ci si rende immediatamente conto che l'insorgente fa in effetti largo uso, con un impegno certo non indifferente, delle tecnologie informatiche. Al di là dell'utilizzo effettivo, che non si limita del resto all'ambito professionale ma riguarda anche la gestione di un sito personale, egli non dimostra però mediante attestazioni ufficiali che per raggiungere gli obiettivi dell'istituto scolastico e dell'insegnamento impartito occorra realmente sfruttare questi mezzi in modo così ampio. Egli non comprova nemmeno l'impossibilità di semmai approfittare, a tale scopo, dell'infrastruttura della scuola, la quale dispone già di un proprio sito internet a cui i docenti e gli allievi possono far capo. Per di più, quand'anche tali presupposti fossero adempiuti, non sarebbe comunque dato di vedere perché il ricorrente non potrebbe servirsi di un normale collegamento ADSL, con un costo pari all'incirca alla metà di quello fatto valere. L'utilizzo di una connessione più veloce costituirebbe quindi in ogni caso una pura comodità, a cui si potrebbe pretendere che rinunci.
Per quanto riguarda il collegamento di base ADSL, va invece ritenuto, come la Corte cantonale, che la sua diffusione nel 2006 era già sufficientemente ampia da considerare i relativi costi, al pari dell'abbonamento telefonico tradizionale, come spese ordinarie di mantenimento giusta l'art. 34 lett. a LIFD. Nemmeno il mancato riconoscimento di spese professionali a questo titolo presta pertanto il fianco a critiche.
3.4 Il ricorrente chiede pure di poter dedurre una parte del costo di un registratore DVD con hard disk (50 % del prezzo d'acquisto di fr. 450.--) e di una fotocamera digitale (10 % del prezzo d'acquisto di fr. 602.--).
Il Tribunale federale ha sino ad ora avuto occasione di esaminare la necessità professionale di dotarsi di apparecchi elettronici privati solo in poche occasioni ed unicamente in riferimento all'acquisto di computer. Tale necessità è in particolare stata ammessa nel caso di docenti incaricati di tenere corsi di informatica o di utilizzare l'informatica come strumento di insegnamento della propria materia specifica, a condizione che a scuola non fosse a disposizione un'infrastruttura sufficiente per esigere che il contribuente rinunciasse all'acquisto (sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 3; sentenza 2A.313/1993 del 15 settembre 1994, consid. 2b e 2c; cfr. anche: sentenza A.275/1987 del 4 dicembre 1987, in: ASA 59 pag. 246, consid. 2b; per un riassunto delle prassi cantonali: Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 28-32 ad art. 26).
Nel caso concreto, litigioso non è tuttavia l'acquisto di un computer, avvenuto peraltro nel 2005 ed in quell'anno ammesso integralmente in deduzione dall'Ufficio di tassazione (fr. 2'800.--), bensì di un registratore DVD e di una fotocamera. Ora, se al giorno d'oggi può forse essere difficilmente esigibile che un docente rinunci all'utilizzo di un computer privato, se non può disporne a scuola, la medesima conclusione non vale per i due apparecchi menzionati. È certo possibile e senz'altro utile che per svolgere le proprie lezioni un docente voglia realizzare ed utilizzare delle fotografie oppure mostrare delle emissioni televisive registrate a casa propria. Tuttavia questo uso può oggettivamente essere soltanto sporadico e l'acquisto della relativa attrezzatura da parte di un insegnante non può realisticamente apparire dettato dal possibile utilizzo a fini professionali, bensì dai motivi ordinari di intrattenimento e di interesse personale per cui questi oggetti sono presenti nella maggior parte delle economie domestiche. Le addotte esigenze particolari della scuola per sportivi d'élite in tema di insegnamento a distanza non portano a valutazioni differenti, già solo considerando la natura degli apparecchi in discussione. D'altronde, al di là delle sue affermazioni, il ricorrente non ha prodotto alcuna dichiarazione degli organi direttivi dell'istituto scolastico comprovante che egli non potrebbe in alcun caso usufruire di mezzi tecnici equivalenti forniti dall'istituto stesso.
È pertanto a giusto titolo che le istanze cantonali non hanno ammesso in deduzione nemmeno una parte del prezzo d'acquisto del registratore DVD e della fotocamera digitale.
3.5 L'insorgente espone poi una somma di fr. 356.80 per materiale d'ufficio, comprendente, oltre ad articoli di cancelleria ordinari (penne, evidenziatori, fogli, buste, ecc.), anche una borsa di fr. 179.--.
Può anche darsi che egli abbia utilizzato il materiale d'ufficio almeno in parte per la preparazione delle lezioni o la correzione dei compiti degli allievi. Si tratta in ogni caso di strumenti di lavoro basilari che qualsiasi datore di lavoro, e certamente anche lo Stato del Cantone Ticino, mette a disposizione dei propri collaboratori. Considerato pertanto che non vi era alcuna necessità professionale di procurarsi detto materiale a proprie spese, i relativi costi non vanno presi in conto nel computo della deduzione. Per contro si potrebbe forse cavillare sulla cartella utilizzata per riporre il materiale impiegato durante le lezioni, ritenuto comunque che il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di ottenere una borsa adeguata dal datore di lavoro. Viste le conclusioni tratte sugli altri punti, la questione non deve tuttavia essere approfondita oltre.
3.6 Il ricorrente fa valere anche fr. 1'222.-- per spese informatiche varie. Secondo gli accertamenti dell'autorità inferiore, dette spese si riferiscono essenzialmente a cartucce per stampanti, a CD e DVD vergini e ad una webcam.
3.6.1 A questo proposito il ricorrente invero non dimostra che, nonostante il suo interesse per l'informatica travalichi l'uso prettamente professionale, il materiale in questione è comunque stato utilizzato esclusivamente per l'attività lavorativa. Egli non giustifica nemmeno perché, perlomeno per la stampante, non era esigibile che si servisse di quelle certamente presenti a scuola. Né prova, ancora una volta, che non avrebbe potuto ottenere oggetti sostanzialmente di consumo, quali CD e DVD, attraverso la scuola. Sostiene invece di aver dovuto acquistare parecchi hard disk esterni, ma la sentenza impugnata non fa riferimento a questo genere di componenti. Inoltre va rilevato che con questa stessa argomentazione egli ha ottenuto dall'Ufficio di tassazione una deduzione per spese informatiche varie di fr. 2'292.95 già nel 2004. Nel 2005, per la stessa voce, gli sono invece stati riconosciuti fr. 2'630.65.
In queste circostanze le spese fatte valere non possono certo essere considerate in misura integrale come costi professionali. Ciò posto, va osservato che la fissazione della quota parte privata di una determinata spesa è una questione essenzialmente di apprezzamento (sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 4). In quest'ottica, la Corte cantonale ha ritenuto equo ammettere in deduzione la metà dei costi addotti. Viste le considerazioni esposte ed in assenza di indicazioni più precise, non v'è motivo di ritoccare questa proporzione. In ogni caso, date le conclusioni tratte sugli altri punti, l'esito della vertenza non muterebbe nemmeno se si ammettesse la natura professionale nella misura di due terzi.
3.7 Resta da verificare la legittimità della deduzione di fr. 1'516.70 per l'acquisto di libri e di fr. 181.50 per film e documentari.
L'acquisto di letteratura specializzata è di principio deducibile poiché, pur rientrando nella categoria delle altre spese professionali, costituisce in pratica una spesa di perfezionamento professionale. Non basta comunque che le opere rientrino più o meno direttamente nel settore di competenza professionale del contribuente. Occorre piuttosto che si tratti di mezzi ausiliari indispensabili per l'esercizio della professione e non solo di libri acquistati essenzialmente per passione o passatempo (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 29 ad art. 26; Locher, op. cit., n. 33 seg. ad art. 26).
Il ricorrente sostiene che le opere per le quali chiede la deduzione sarebbero strettamente connesse alla sua attività di insegnamento. Tuttavia egli non ha dato seguito in maniera soddisfacente all'esplicita e necessaria richiesta della Corte cantonale di inviare una distinta dei titoli. Agli atti sono infatti stati versati solo scontrini e fatture ed è pertanto nota soltanto una parte dei libri acquistati. Inoltre l'insorgente stesso ha ammesso, in sede cantonale, di aver esposto volumi riguardanti in generale anche la società, la filosofia o l'informatica. Egli ritiene del resto, a torto, che l'acquisto di un libro rappresenti una spesa professionale già se ne viene letta e utilizzata un'unica pagina. Per quanto riguarda i DVD, i titoli che figurano sulle fatture rivelano che per la maggior parte si tratta di pellicole o filmati puramente di intrattenimento e non a carattere documentaristico o didattico.
Ne segue che anche queste spese vanno ritenute almeno in parte di natura privata. Nemmeno su questo punto il ricorrente adduce inoltre argomentazioni suscettibili di far apparire irragionevole la ripartizione paritaria ammessa, per economia di giudizio, dall'autorità precedente. Nulla muterebbe del resto neppure ammettendo la deducibilità dei due terzi delle spese.
4.
4.1 In definitiva, riconoscendo come spese professionali il costo della borsa per riporre il materiale di lezione, nonché i due terzi delle spese informatiche e di quelle per i libri ed i film, la deduzione ammonterebbe a fr. 2'125.80. Tale somma risulterebbe ancora inferiore all'importo del forfait per le altre spese professionali, pari, nel caso del ricorrente, a fr. 2'158.--. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto determinante, per l'imposta federale diretta, la deduzione forfetaria.
4.2 Il ricorrente non può peraltro pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005 in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2). Di conseguenza, non è perché negli anni precedenti l'Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione voci di spesa sostanzialmente analoghe senza apparentemente esperire alcuna verifica ulteriore che l'insorgente può vantare un'aspettativa tutelabile in tal senso anche per il periodo fiscale 2006.
5.
In riferimento all'imposta cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAID prevede che, per il calcolo dell'imposta sul reddito, dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. La normativa legale non precisa quali costi siano da intendere per spese necessarie al conseguimento del reddito. La nozione deve perciò essere concretizzata mediante interpretazione e a tale scopo, nell'interesse dell'armonizzazione fiscale, va tenuto conto in particolare della legge sull'imposta federale diretta. In sostanza le spese per il conseguimento del reddito ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAID corrispondono quindi alle spese professionali dell'art. 26 LIFD. A complemento del principio enunciato dall'art. 9 cpv. 1 LAID i cantoni possono d'altronde legittimamente inserire, nel loro ordinamento, una norma analoga all'art. 26 LIFD (sentenza 2P.251/2006 del 25 gennaio 2007, in: StE 2007 B 22.3 n. 93, consid. 3; sentenza 2A.224/2004 del 26 ottobre 2004, in: StE 2005 A 23.1 n. 9, consid. 6).
In questo senso ha operato anche il Cantone Ticino. L'art. 25 della legge tributaria cantonale, del 21 giugno 1994 (LT), ha infatti lo stesso tenore dell'art. 26 LIFD. Il Consiglio di Stato ha inoltre promulgato un decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (per il periodo fiscale 2006, cfr. BU/TI 2005 pag. 423) simile all'ordinanza federale sulla deduzione delle spese professionali. In particolare l'art. 8 cpv. 1 del decreto cantonale riprende la definizione delle altre spese professionali di cui all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza federale.
Di conseguenza, le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale diretta si applicano per analogia anche alla determinazione delle altre spese professionali per quanto concerne l'imposta cantonale. Anche sotto questo profilo è quindi a giusta ragione che l'istanza precedente ha ammesso solo la deduzione forfetaria, pari, per l'imposta cantonale all'importo fisso di fr. 2'400.-- (art. 8 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche).
6.
6.1 Nel merito il ricorso in materia di diritto pubblico deve pertanto essere respinto sia nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, sia in riferimento all'imposta cantonale e comunale. Analogo esito va riservato alla domanda di modifica delle spese processuali in sede cantonale (cfr. art. 144 LIFD e 231 LT). L'importo di fr. 680.-- è infatti del tutto ragionevole e commisurato piuttosto all'assai modesto valore di causa che non al dispendio causato dall'esame dell'articolato gravame.
6.2 Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto in riferimento sia all'imposta federale diretta sia all'imposta cantonale e comunale.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 6 agosto 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Merkli Bianchi