BGer 6B_194/2008
 
BGer 6B_194/2008 vom 11.08.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_194/2008 /biz
Sentenza dell'11 agosto 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Favre, giudice presidente,
Ferrari, Mathys,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
opponente, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei.
Oggetto
indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP/TI,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A seguito di un'inchiesta avviata nel Cantone Nidwaldo, A.A.________ veniva accusato di ripetuta e continuata frode nel pignoramento (art. 164 vCP), accusa successivamente estesa al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). Egli veniva arrestato il 7 giugno 1993 presso il suo domicilio di X.________ e rimaneva in detenzione preventiva sino al 5 agosto 1993, giorno della sua scarcerazione.
Con decreto del 15 febbraio 2006, il Procuratore Generale pronunciava l'abbandono del procedimento penale a carico di A.A.________ a causa dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale.
B.
Il 29 dicembre 2006, A.A.________ inoltrava alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza fondata sull'art. 317 CPP/TI. Egli postulava la condanna dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a versargli, quale risarcimento del danno patito a seguito del procedimento penale, l'importo di fr. 3'354'112.15 oltre interessi, di cui fr. 16'739.80 per spese di patrocinio, fr. 146'674.-- per perdita di guadagno, fr. 20'650.-- a titolo di riparazione del torto morale, fr. 10'000.-- per torto morale aggiuntivo causato dal divorzio, fr. 3'145'048.35 a titolo di mancato guadagno e fr. 15'000.-- per spese e ripetibili per l'istanza di indennità.
Con sentenza del 4 febbraio 2008, la CRP accoglieva parzialmente l'istanza di indennità e condannava lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a rifondere a A.A.________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP/TI, l'importo di fr. 16'482.90, oltre interessi del 5 % su fr. 9'482.90 dal 29 dicembre 2006 (n. 1 del dispositivo). Essa fissava a fr. 10'500.-- la tassa di giustizia e le spese che addossava, in ragione di 9/10 (ossia fr. 9'450.--), a A.A.________. La tassa e le spese giudiziarie a carico di quest'ultimo venivano compensate con l'importo dovutogli a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP/TI (n. 2 del dispositivo).
C.
A.A.________ insorge al Tribunale federale contro il giudizio della CRP di cui chiede l'annullamento.
Invitati a esprimersi sulle sole censure del ricorso relative alla compensazione, la Camera dei ricorsi penali si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino conclude al rigetto del ricorso nella misura in cui è ammissibile.
Diritto:
1.
La causa verte esclusivamente sull'applicazione di disposizioni di diritto cantonale che determinano l'estensione della responsabilità dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino per il danno causato da un procedimento penale.
Il diritto cantonale non rientra fra i motivi di ricorso elencati all'art. 95 LTF. Non va tuttavia dimenticato che il diritto federale include anche i diritti costituzionali dei cittadini. Come sotto l'egida dell'OG, è pertanto possibile far valere la violazione del divieto dell'arbitrio - garantito dall'art. 9 Cost. - nell'interpretazione rispettivamente nell'applicazione del diritto cantonale. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale può però essere esaminata soltanto se il ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura; il campo d'applicazione di questa norma corrisponde a quello del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono i medesimi requisiti di motivazione (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 638 consid. 2). Ne consegue che l'allegato ricorsuale deve chiaramente indicare i diritti costituzionali, rispettivamente cantonali, che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 393 consid. 6).
2.
Giusta l'art. 317 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1), l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Questa indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto; egli deve fare quanto nelle sue possibilità per contenere il danno. La rifusione delle spese di patrocinio è limitata a quelle necessarie e proporzionate (art. 319a CPP/TI). L'istanza di indennità - che dev'essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 cpv. 1 CPP/TI) - è diretta contro lo Stato e promossa davanti alla Camera dei ricorsi penali che decide sull'ammissibilità e sull'ammontare dell'indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità civile (art. 319b cpv. 1 e 2 CPP/TI). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e; 107 IV 155 consid. 5; cfr. pure messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 5749 del 25 gennaio 2006 relativo alla revisione delle norme sull'indennità a favore dell'accusato prosciolto ad art. 320a CPP/TI). Di principio sono ammesse solo prove documentali; in via eccezionale, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto, possono essere ammessi l'audizione di testimoni, le perizie e il richiamo di incarti (art. 320a cpv. 3 CPP/TI).
Dopo aver esposto i principi generali dinanzi riassunti, la CRP si è chinata su ciascuna posta del danno di cui A.A.________ ha chiesto l'indennizzo. Di seguito, verranno trattate le censure del ricorrente nell'ordine adottato dall'ultima istanza cantonale.
3.
Rifusione delle spese di patrocinio
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b). Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 111 V 48 consid. 4a; 109 Ia 107 consid. 2c).
3.1 In relazione alle spese di patrocinio legale, la CRP ha precisato che, nello stabilire l'importo da risarcire, essa verifica la conformità della nota d'onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) - abrogata con effetto al 1° gennaio 2008, ma comunque applicabile in concreto essendo tale tariffa ancora in vigore al momento dell'attività legale prestata - analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, applicando dunque i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell'istruzione e dell'arresto. La Corte cantonale ha quindi indicato che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione a fr. 250.-- orari per i casi più semplici (fr. 200.-- dal 1992 e fr. 220.-- dal 1996) senza stabilire un limite massimo. Per quanto attiene all'onorario risarcibile, la CRP riconosce onorari conformi a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato e lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. Essa tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In sostanza, nello stabilire l'onorario a tempo, la CRP prende quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, considerato un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
Esposti questi principi, l'autorità cantonale si è quindi chinata sulle pretese di risarcimento del ricorrente: la rifusione della nota d'onorario dell'avv. C.________ pari a fr. 13'511.80 (di cui fr. 13'170.-- di onorario e fr. 341.80 di spese) nonché di quella dell'avv. D.________ per complessivi fr. 3'228.-- (fr. 2'850.-- di onorario, fr. 150.-- di spese e fr. 228.-- di IVA).
3.2 Per quanto attiene alla parcella dell'avv. D.________, basandosi sulle indicazioni da questi fornite, la CRP ha ritenuto che solo la metà delle ore fatturate concerneva l'incarto penale. In assenza di precisazioni temporali sull'inizio del mandato, secondo la Corte non era possibile concludere che l'attività svolta da questo legale fosse anteriore all'emanazione del decreto di abbandono, posto come l'avv. D.________ facesse riferimento all'elaborazione di un parere legale del 20 aprile 2006. Essendo tale parere posteriore al decreto di abbandono del 15 febbraio 2006, per la CRP l'intervento del legale non poteva essere considerato quale conseguenza del procedimento penale e ha quindi respinto le pretese di risarcimento relative a questa posta del danno.
Su questo punto l'insorgente non formula alcuna censura.
3.3 L'avv. C.________ ha patrocinato A.A.________ dal 5 aprile 1993 sino al 30 settembre 1993. La parcella dell'avv. C.________ indicava esclusivamente un onorario di complessivi fr. 13'170.-- senza precisare se questo fosse stato calcolato a tempo e, in caso affermativo, secondo quale tariffa oraria. Invitato a fornire il dettaglio della sua nota professionale, il legale non ha potuto dar seguito a tale richiesta in ragione del tempo trascorso. Applicando una tariffa oraria di fr. 200.-- conformemente alla sua prassi nel 1993, la CRP ha dedotto un dispendio orario di 65 ore e 50 minuti, dispendio che ha definito sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle effettive necessità istruttorie e di patrocinio. Secondo la Corte cantonale, malgrado i numerosi interrogatori, il procedimento penale non presentava particolari difficoltà né sotto il profilo giuridico né sotto il profilo fattuale. Procedendo a una ricostruzione sulla base degli atti, essa ha riconosciuto unicamente un dispendio di 35 ore a fr. 200.--/ora per complessivi fr. 7'000.--. A questo importo ha poi aggiunto fr. 165.80 per spese, non ammettendo tuttavia la somma di fr. 176.-- inerenti le spese per fotocopie in quanto non giustificate. Gli interessi sono stati fissati al 5 % e riconosciuti a partire dal 29 dicembre 2006, data dell'inoltro dell'istanza di indennità.
3.3.1 Il ricorrente contesta questo modo di operare. In sostanza, egli sostiene che la CRP avrebbe dovuto fondare il suo giudizio esclusivamente sulla parcella prodotta e non procedere a una ricostituzione ipotetica e deduttiva dell'attività svolta dal legale. L'impossibilità di fornire il dettaglio della nota professionale è da attribuire al protrarsi della procedura penale, non imputabile al ricorrente, di conseguenza ciò non poteva essere considerato a suo detrimento.
Motivata in modo estremamente sommario, la censura, al limite dell'ammissibilità, si palesa infondata. Secondo la costante giurisprudenza cantonale - su cui il ricorrente non si esprime - l'onere della prova incombe all'istante. Sebbene la responsabilità dello Stato sia di natura causale, egli deve fondare la sua richiesta di risarcimento su fatti precisi e documentarla (cfr. consid. 2). L'argomentazione del ricorrente implica un'inversione dell'onere della prova ogni qualvolta che, senza colpa, l'istante non sia in grado di documentare le sue pretese conformemente alle esigenze del diritto cantonale. Questo manifestamente non è il senso della regola in questione. Difatti, come già rilevato dalla CRP, il termine perentorio di un anno previsto dal diritto cantonale (cfr. art. 320 CPP/TI) ha precisamente lo scopo di permettere all'istante di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione delle sue pretese (Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP pag. 508). Ne consegue che il diritto cantonale non prevede alcun correttivo al principio dell'onere della prova dell'istante. In simili circostante, non è arbitrario ritenere che la pretesa dell'insorgente al risarcimento integrale di questa fattura non fosse sufficientemente documentata e che fosse pertanto necessario stabilire in modo più preciso l'ampiezza del danno da risarcire. La doglianza è infondata e va quindi respinta.
3.3.2 L'insorgente contesta poi la remunerazione oraria ritenuta dalla Corte cantonale. Egli indica diverse decisioni del Consiglio di moderazione in cui è stata applicata una tariffa oraria di fr. 300.-- fino a fr. 350.--. Orbene, il fatto che la giurisprudenza del Consiglio di moderazione abbia già riconosciuto importi orari maggiori in pratiche penali non particolarmente complesse non basta di per sé a fare ritenere arbitraria la tariffa di fr. 200.-- all'ora stabilita dalla CRP. L'arbitrio non è infatti ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile o addirittura preferibile, occorrendo invece che la soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale sia manifestamente insostenibile (cfr. DTF 133 III 462 consid. 4.4.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). A titolo indicativo, la rimunerazione oraria fissata dalla CRP è superiore alla tariffa minima di fr. 180.-- all'ora considerata dal Tribunale federale quale base per l'indennizzo del difensore d'ufficio (DTF 132 I 201 consid. 8). Orientativamente, essa corrisponde all'importo orario di fr. 200.-- recentemente confermato dal Tribunale federale per quanto concerne la procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 131 V 153 consid. 7) nonché all'indennità oraria minima di fr. 200.-- prevista sia dal regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31) sia dal regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, dell'11 dicembre 2006 (RS 173.320.2). Stabilendo una tariffa oraria di fr. 200.-- per prestazioni fornite nel 1993, la CRP non ha quindi abusato del proprio potere d'apprezzamento.
3.3.3 Contestata è inoltre la valutazione della Corte cantonale circa la semplicità sotto il profilo fattuale e giuridico del procedimento penale. Il ricorrente sostiene che in realtà la fattispecie ha comportato «un difficile approccio sia nei confronti del patrocinato che delle problematiche esecutive legate ai titoli di reato ipotizzati a suo carico» (ricorso pag. 9). Sennonché, sulla base di questa sola affermazione, assai generica e non sostenuta da alcun concreto elemento, non è possibile infirmare la valutazione della CRP per violazione del divieto dell'arbitrio. L'insorgente adduce inoltre che, promossa su iniziativa del Cantone Nidwaldo, l'inchiesta presentava aspetti intercantonali. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, il semplice fatto che il procedimento a carico del ricorrente abbia preso avvio in un altro cantone non consente ancora di concludere che l'inchiesta comportava delle importanti implicazioni intercantonali con conseguenti difficoltà causate dalle diverse procedure penali applicabili. Del resto, lo stesso insorgente non menziona nessun atto o intervento effettuato dal suo legale di allora nel Cantone Nidwaldo. Questa circostanza non permette pertanto di concludere per l'esistenza di una causa particolarmente complessa.
3.3.4 A mente del ricorrente, l'impegno del suo patrocinatore doveva essere qualificato di importante anche in ragione delle difficoltà inerenti i rapporti intrattenuti dal precedente legale con l'insorgente conto tenuto del suo precario stato di salute e delle particolari condizioni personali. Ora, non si scorge a quale "precedente legale" il gravame faccia riferimento né quali siano state in concreto le molteplici difficoltà a cui allude. Su questo punto, il ricorrente contrappone semplicemente il proprio punto di vista a quello dell'autorità cantonale, senza riuscire a sostanziare arbitrio di sorta.
3.3.5 Censurata è pure la valutazione relativa al dispendio orario effettuata dalla CRP. Atteso che i verbali di interrogatorio non riportano gli orari di fine interrogatorio e data la mancanza di ulteriori elementi oggettivi, l'autorità cantonale non poteva limitarsi a una ricostruzione unilaterale e ipotetica delle operazioni necessarie e del dispendio attribuibile alle stesse senza disporre del confronto critico del dettaglio della nota professionale. Il giudizio impugnato riduce così l'importo richiesto in modo generico sulla base di un apprezzamento privo di riscontri oggettivi. Il ricorrente sottolinea la necessità e l'importanza dell'intervento del suo legale nel procedimento penale come pure i risultati ottenuti.
Ancora una volta la doglianza è volta all'insuccesso. Richiamandosi alla dottrina, la CRP ha infatti ricordato che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti (sentenza impugnata consid. 2.2.2 pag. 6 e rinvio a Niccolò Salvioni, op. cit., ad art. 317 pag. 506). È precisamente in questo modo che l'autorità cantonale, non senza rilevarne la difficoltà, ha proceduto alla determinazione del tempo necessario alla preparazione agli interrogatori, della durata dei colloqui, del tempo richiesto per gli scritti nonché della durata degli interrogatori (sentenza impugnata consid. 2.2.2 pag. 7). Il ricorrente non si confronta affatto con le puntuali argomentazioni e accurate valutazioni della Corte cantonale, non si pronuncia sulle diverse operazioni considerate né sul dispendio orario concretamente ritenuto per ognuna di esse, in particolare egli non dimostra perché il giudizio contestato sarebbe arbitrario nel suo risultato. Va poi rammentato che, secondo i principi sviluppati nella sua giurisprudenza e applicati anche nella fattispecie, per determinare il tempo necessario alla trattazione di una pratica, la CRP non si basa sull'impiego temporale effettivo nel caso concreto, bensì sul dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (sentenza impugnata consid. 2.2.2 pag. 6; cfr. pure Rep. 1998, n. 126, pag. 381). L'insorgente sostiene certo la necessità dell'intervento del suo legale e ne evidenzia pure l'efficacia, tuttavia non sostanzia arbitrio nella valutazione della Corte cantonale limitandosi nuovamente a esternare il proprio punto di vista contrapponendolo a quello della decisione contrastata.
3.3.6 Sempre in relazione alle spese di patrocinio, il ricorrente contesta infine il calcolo degli interessi moratori. Questi dovrebbero decorrere dalla data della crescita in giudicato del decreto di abbandono e non dalla prima interpellazione documentata agli atti - in concreto l'inoltro dell'istanza di indennità giusta l'art. 317 CPP/TI - come stabilito nel giudizio impugnato.
Nello stabilire gli interessi moratori, la corte cantonale ha applicato l'art. 102 CO a titolo di diritto cantonale suppletivo. Il gravame indica unicamente che, secondo la stessa prassi della CRP, gli interessi decorrono dalla data della crescita in giudicato del decreto di abbandono. In mancanza di qualsiasi indicazione precisa e riferimento concreto relativi alla suddetta prassi, su questo punto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
4.
Risarcimento dei danni materiali
Nella sua istanza di indennità, A.A.________ postulava il risarcimento di fr. 146'674.-- quale perdita di guadagno nonché di fr. 3'145'048.35 a titolo di perdita di guadagno, rispettivamente mancato guadagno.
4.1 Per quanto concerne la prima pretesa, il ricorrente sosteneva di non aver potuto esercitare alcuna attività lavorativa dalla data del suo arresto sino al mese di maggio 1998 (59 mesi) a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute e della perdita della sua credibilità nel settore immobiliare in cui era attivo prima dell'apertura del procedimento a suo carico. Egli quantificava la sua perdita di guadagno mensile a fr. 2'486.--, importo necessario alla copertura del suo fabbisogno essenziale e corrispondente al contributo alimentare che sua moglie era stata condannata a versargli durante la procedura di divorzio.
4.2 Nel respingere integralmente questa posta del danno, la CRP ha dapprima osservato come il ricorrente non fosse riuscito a provare l'esistenza dell'asserita perdita di guadagno e come effettivamente non vi sarebbe alcun danno, ciò che emerge dall'azione di divorzio prodotta dallo stesso istante. Essa ha poi rilevato una palese contraddizione tra le diverse pretese di A.A.________: da un lato egli postulava il risarcimento di fr. 146'674.-- perché sarebbe stato impossibilitato a esercitare un'attività economica, dall'altro, chiedeva il versamento di fr. 3'145'048.35 perché gli sarebbe stata sottratta una fiorente attività economica. Esaminando i diversi atti dell'incarto, la Corte cantonale ha constatato che l'asserita situazione d'indigenza del ricorrente non fosse affatto provata e che non era possibile stabilire un nesso causale tra l'addotta impossibilità di riprendere un'attività lavorativa e il procedimento penale. La CRP ha infatti ritenuto il certificato medico del dr. med. E.________ troppo vago e generico: non indicava da quando questo medico seguisse il ricorrente né se questi si fosse sottoposto a cure specifiche dopo la sua scarcerazione. Sembrava inoltre che il dr. med. E.________ avesse redatto il suo certificato sulla base di una sola consultazione con il paziente avvenuta il 29 maggio 2006. La Corte cantonale ha infine riscontrato un'incoerenza tra la grave depressione attestata nel suddetto certificato medico e quanto affermato dal medesimo ricorrente per cui, riferendosi allo stesso periodo, si sarebbe intensamente impegnato per l'espansione delle attività Y.________.
4.3 In questa sede, il ricorrente ribadisce l'impossibilità oggettiva di riprendere, anche solo in minima parte, un'attività lavorativa, fatto che a suo avviso troverebbe conferma nel certificato del dr. med. E.________. Contrariamente a quanto sostenuto nel contestato giudizio, il medico si riferisce all'ultima visita del proprio paziente e precisa che, a seguito dell'apertura del procedimento penale a suo carico, all'insorgente si è preclusa qualsiasi possibilità di esercitare qualsivoglia attività lavorativa. Con questa sola e unica motivazione, il ricorrente si limita a contrapporre la propria personale valutazione del documento agli atti a quella dell'autorità cantonale, non dimostrando però perché quest'ultima sarebbe arbitraria.
L'insorgente non contesta che il certificato medico del dr. med. E.________ sia l'unico elemento di prova volto a stabilire un nesso causale tra il procedimento penale e la pretesa incapacità lavorativa sorta con il suo arresto e durata 59 mesi. Come già ritenuto dalla CRP, il rapporto del citato medico spiega a titolo di preambolo che A.A.________ lo ha consultato nel suo studio il 29 maggio 2006 dove il medico lo ha visitato ed esaminato sotto il profilo psichiatrico («ihr oben genannter Mandant hat mich am 29. Mai 2006 in meiner Praxis aufgesucht, wo ich ihn untersucht und psychiatrisch exploriert habe», incarto cantonale atto 1.d). Sulla base di questa indicazione e in mancanza di qualsiasi riferimento dello psichiatra a una cartella o altri documenti medici consultati prima di formulare le sue conclusioni, l'autorità cantonale poteva, senza incorrere nell'arbitrio, desumere che il certificato medico fosse stato redatto sulla base di un'unica consultazione. D'altronde, sempre in assenza di ogni riferimento a un qualsiasi dossier medico, si deve supporre che l'anamnesi (Vorgeschichte) del paziente si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente al dr. med. E.________. In simili circostanze, il certificato medico in questione non è tale da comprovare lo stato psichico dell'insorgente nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998, ossia tra i dodici e i sette anni precedenti la consultazione del 29 maggio 2006. A fortiori, esso non consente di stabilire la causa di un'eventuale lesione dello stato psichico e ancora meno di provare che questa causa risieda nell'inchiesta penale condotta nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, la CRP poteva senza arbitrio ritenere che non fosse stato in concreto dimostrato un rapporto causale tra il procedimento penale e l'asserita perdita di guadagno. Nella misura in cui è ammissibile, la censura si palesa così infondata. Non occorre pertanto pronunciarsi sugli argomenti dell'insorgente concernenti l'entità del preteso danno.
4.4 Nella sua istanza di indennità, il ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento di fr. 3'145'048.35 a titolo di perdita di guadagno, rispettivamente mancato guadagno. In sostanza, sosteneva che il procedimento penale pendente nei suoi confronti avesse causato il suo divorzio con B.A.________. In quest'ambito la sua ex moglie, sua socia in affari in una società in cui il ricorrente sarebbe stato socio occulto, si sarebbe appropriata anche della sua metà della società e pertanto dei redditi prodotti con l'attività presso Y.________. Dal 1998 (data della separazione legale dei coniugi) al 2006, tali redditi ammontano a complessivi fr. 6'290'096.70, il procedimento penale avrebbe pertanto causato al ricorrente un danno pari a fr. 3'145'048.35.
4.5 Anche questa pretesa è stata integralmente respinta in sede cantonale. Per la CRP, dalla documentazione agli atti non emerge che il procedimento penale fosse all'origine del divorzio dell'insorgente. Dall'azione di divorzio risulta anzi che le cause della disunione dei coniugi A.________ fosse da ricercare nel comportamento dello stesso ricorrente che intestava le fatture relative alle spese dell'economia domestica a nome della moglie, continuava a lavorare senza dichiarare le proprie entrate e aveva assunto un comportamento sempre più autoritario e aggressivo nei confronti della moglie e delle di lei figlie. Fondandosi sulla sentenza di divorzio, la Corte cantonale ha in seguito ritenuto non comprovata l'esistenza di una società fra i coniugi A.________ per l'attività in seno a Y.________ osservando, di transenna, come il fatto addotto dal ricorrente di aver intestato alla moglie la sua attività a causa dei diversi attestati di carenza beni non sarebbe comunque meritevole di tutela. Le pretese inerenti l'attività presso Y.________, ha aggiunto infine la CRP, dovevano essere semmai fatte valere in un'azione in sede civile contro la moglie.
4.6 Contrastando l'assunto dell'autorità cantonale, il ricorrente sostiene che dall'azione di divorzio si evince come il procedimento penale sia stato la causa del divorzio dei coniugi A.________.
È vero che il punto 3.1 di tale documento fa esplicito riferimento all'inchiesta penale a carico dell'insorgente. Sennonché lo stesso si conclude precisando che A.A.________ era riuscito a convincere sua moglie a restare con lui persuadendola che la procedura penale a suo carico era un equivoco e promettendole che la situazione si sarebbe messa a posto (incarto cantonale, atto 1.e punto 3.1 pag. 4). Da ciò si può pertanto dedurre che il procedimento penale a carico del ricorrente non fosse in ogni caso la causa fondamentale del suo divorzio, dal momento che egli è riuscito, per almeno un periodo, a convincere sua moglie a restare con lui malgrado l'inchiesta pendente. Il punto 4 dell'azione di divorzio indica peraltro come, in un momento successivo, B.A.________ si è accorta di essere stata plagiata dal marito, ciò che ha minato alle fondamenta l'unione coniugale (incarto cantonale, atto 1e punto 4 pag. 5). Ne consegue che la Corte cantonale poteva, senza con ciò violare il divieto dell'arbitrio, ritenere che il divorzio fosse da ricondurre a cause imputabili al ricorrente e non all'apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti.
Va infine rilevato anche in questa sede che l'incarto non contiene alcun elemento preciso in grado di provare, come invece vorrebbe il ricorrente, la sua veste di socio occulto di sua moglie nell'attività di multilevel marketing presso Y.________. Conformemente a quanto già rettamente constatato dalla CRP, l'unica traccia relativa a un impegno di A.A.________ in questo contesto si rinviene nella sentenza di divorzio del 23 novembre 2000 in cui, tuttavia, il Pretore del distretto di Lugano relativizza in modo sensibile il suo coinvolgimento definendolo attività di back office, lavoro di segretariato (incarto cantonale, atto 1.f pag. 6). Manifestamente questo elemento non permette affatto di ammettere che il ricorrente - su cui, per inciso, grava l'onere della prova - avesse diritto alla metà dei redditi prodotti dall'attività presso Y.________. L'autorità cantonale non è pertanto incorsa in arbitrio alcuno per aver rifiutato di riconoscere il risarcimento di questa posta del danno. Le critiche formulate nel gravame risultano così infondate.
5.
Riparazione del torto morale
Quale riparazione del torto morale patito, il ricorrente postulava il versamento di fr. 10'000.-- per le sofferenze conseguenti il divorzio causato dal procedimento penale nonché di fr. 20'650.-- per l'indebita detenzione subita. La CRP ha integralmente respinto la prima pretesa e parzialmente accolto la seconda.
5.1 L'insorgente intravede arbitrio nel rifiuto di riconoscergli un'indennità di fr. 10'000.-- per il torto morale patito a seguito del divorzio causato dal procedimento penale. Su questo punto, ci si può limitare a rinviare a quanto appena esposto in merito al mancato accertamento del nesso causale tra l'inchiesta penale e il divorzio dei coniugi A.________ (cfr. consid. 4.6).
5.2 Per quanto concerne le sofferenze legate alla privazione della libertà, la Corte cantonale ha riconosciuto al ricorrente un'indennità di fr. 11'800.- per i 59 giorni di detenzione subita, fissando l'importo forfetario giornaliero a fr. 200.-- come da sua costante prassi per detenzioni fino a 2/3 mesi. La CRP ha rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi tali da giustificare un aumento della somma stabilita. In particolare, lo stato di sconforto addotto dall'insorgente doveva essere relativizzato atteso che, in uno scritto del 16 giugno 1993 indirizzato al Ministero pubblico, egli indicava di non voler essere trasferito in un carcere fuori dal Luganese precisando che il ragazzo con cui condivideva la cella era gentile, le guardie facevano quello che era stato loro ordinato, lo studio del suo avvocato distava 5 minuti a piedi e sua moglie passava tutti i giorni a Lugano. Inoltre, la Corte cantonale ha rilevato come il certificato del dr. med. E.________ non permettesse di provare una particolare sofferenza psichica del ricorrente.
5.2.1 Nello stabilire l'importanza del torto morale, l'insorgente rimprovera in primo luogo alla CRP di non aver preso in considerazione, oltre alla durata della detenzione preventiva sofferta, quella del procedimento penale conclusosi più di dieci anni dopo il suo arresto. In questi anni, egli ha vissuto nell'angoscia e si è sempre professato estraneo ai fatti ascrittigli.
A questo proposito va rilevato che, nelle conclusioni alla sua istanza di indennità presentata in sede cantonale, il ricorrente postulava quale riparazione del torto morale subito il versamento di due importi distinti: fr. 10'000.-- per le sofferenze inerenti il divorzio e fr. 20'650.-- per i 59 giorni di detenzione a fr.350.--/giorno. Certo, egli indicava pure di essere stato oggetto di un lungo e inconcludente procedimento penale terminato con un decreto di abbandono emesso a oltre 10 anni dal suo arresto (incarto cantonale, atto 1 pag. 7). In relazione a questo punto, tuttavia, egli non ha formulato delle conclusioni distinte né lo ha in altro modo valutato in denaro. Del resto, con il rimedio giuridico in esame, il ricorrente non censura un eventuale diniego di giustizia della CRP per non aver statuito su una determinata conclusione. E neppure dimostra, con la breve motivazione testé riassunta, di aver fatto valere un aspetto del torto morale distinto sia dal divorzio che dalla privazione della libertà. Si deve pertanto dedurre che l'insorgente - così com'è formulata la censura o almeno nel modo in cui la si può interpretare - rimproveri alla Corte cantonale di non aver tenuto conto della durata totale della procedura nel fissare l'importo forfetario giornaliero dovuto a titolo di risarcimento per i 59 giorni di detenzione preventiva. Orbene, egli non sostiene che la sua detenzione sia stata inutilmente prolungata a causa delle lungaggini dell'inchiesta e neppure che la durata della sua incarcerazione (59 giorni) sia senza alcun paragone con quella del procedimento (più di 10 anni). In simili circostanze, non è per nulla arbitrario trascurare di prendere in considerazione la durata totale del procedimento nel fissare l'importo dell'indennità dovuta per l'ingiustificata detenzione. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è respinta.
5.2.2 Contestato è inoltre l'importo forfetario giornaliero di fr. 200.-- ritenuto nello specifico dalla Corte cantonale. Il ricorrente chiede un'indennità per torto morale di fr. 350.-- per ogni giorno di carcere preventivo sofferto.
La commisurazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni, come quelli invocati dal ricorrente, non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità per torto morale deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità subita, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Ora, premessi questi principi, i casi cantonali cui accenna il ricorrente riguardano essenzialmente procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata (2 rispettivamente 3 giorni), in cui si poteva giustificare il riconoscimento di indennità giornaliere più elevate, mentre per carcerazioni di lunga durata assume maggiore importanza una valutazione complessiva (cfr. Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, §109 n. 6 e 8a pag. 571 seg.).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare non arbitraria un'indennità giornaliera di fr. 100.-- per detenzioni di una durata di 172 rispettivamente 481 giorni (cf. sentenza 1P.580/2002 del 14 aprile 2003 pubblicata in RDAT II-2003 n. 15 pag. 56 e rinvio alla sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003). Nella fattispecie, tenuto conto di un'incarcerazione più breve, si giustificava certo un importo più elevato. Riconoscendo un'indennità giornaliera pari al doppio, la CRP non è incorsa in arbitrio, atteso che le gravi sofferenze psicologiche addotte non sono state comprovate e che, secondo le sue stesse dichiarazioni (cf. supra consid. 5.2), le sue condizioni di detenzione non sembrano essere state risentite all'epoca come particolarmente difficili. Anche su questo punto, il gravame va pertanto respinto.
6.
In applicazione dell'art. 319a CPP/TI e della sua prassi, la CRP ha infine ridotto del 50 % sia l'indennità per spese di patrocinio che quella per torto morale, ritenendo che il ricorrente avesse effettivamente agito in dispregio delle norme della LEF, ciò che egli stesso aveva ammesso nel corso dell'inchiesta a suo carico e che emergeva pure dall'azione di divorzio agli atti nonché dal rapporto dell'équipe finanziaria del Ministero pubblico.
Anche questa riduzione è censurata nel gravame. L'insorgente sostiene che il suo comportamento durante il procedimento non fosse tale da giustificare la riduzione dell'indennità dovutagli. Con un'argomentazione alquanto sommaria, egli critica le motivazioni della Corte cantonale senza tuttavia riuscire a sostanziare arbitrio. Ora, secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con la Costituzione qualora l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale (cfr. segnatamente DTF 119 Ia 332; 116 Ia 162), ciò che la CRP ha ritenuto nel caso concreto in modo vincolante per questa Corte.
7.
A titolo di spese di patrocinio per l'istanza di indennità ex art. 317 CPP/TI, è stato riconosciuto al ricorrente l'importo di fr. 7'000.--. Nello stabilire questo importo la CRP ha tenuto conto dell'assenza di difficoltà particolari sotto il profilo giuridico e fattuale per la stesura dell'istanza, del grado di accoglimento della stessa nonché del fatto che l'avv. F.________ non aveva patrocinato l'istante nel corso del procedimento penale e quindi non conosceva l'incarto.
Il ricorrente ritiene del tutto giustificata la richiesta di assegnazione di fr. 15'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti alla CRP giudicando arbitrario l'importo di fr. 7'000.-- in concreto riconosciutogli. Quest'ultimo infatti, oltre a essere finanche inferiore alle tasse e spese di giustizia stabilite, si porrebbe al di fuori dei minimi previsti dalla TOA retribuendo alla tariffa di fr. 300.--/ora poco più di 20 ore di lavoro, dispendio di tempo manifestamente inferiore a quello realmente occorso. Egli rileva tutta una serie di elementi che, a suo avviso, giustificavano la somma richiesta. Sennonché, tra i fattori elencati il ricorrente omette di considerare il criterio del grado di accoglimento dell'istanza di indennità ritenuto dall'autorità cantonale e qui non contestato. A fronte di conclusioni per oltre 3 milioni e mezzo di franchi, egli si è visto riconoscere unicamente un'indennità pari a poco meno di fr. 9'500.-- oltre interessi (ripetibili escluse), indennità sfuggita alle numerose censure di arbitrio sollevate in questa sede. In simili circostanze, e considerato che la CRP ha tenuto conto anche degli altri elementi sopraesposti, l'importo di fr. 7'000.-- accordato a titolo di ripetibili non appare per nulla arbitrario, sicché il ricorso dev'essere una volta ancora respinto.
8.
Nel suo dispositivo, la CRP ha pronunciato la compensazione delle spese e della tassa di giustizia poste a carico del ricorrente con parte del risarcimento riconosciutogli. A mente del ricorrente, oltre a non essere affatto motivata, tale conclusione è arbitraria in quanto si tratta di due crediti assolutamente distinti e indipendenti dei quali la Corte cantonale non è titolare, e quindi di crediti non compensabili. Richiamando l'art. 125 CO, egli ritiene inoltre che la compensazione, peraltro mai richiesta, sia finanche esclusa per legge.
8.1 Il CPP/TI non contiene alcuna disposizione relativa alla compensazione. Vero è che, nell'ambito della revisione delle norme sull'indennità a favore dell'accusato prosciolto, il Consiglio di Stato ticinese precisava che la pretesa a titolo di indennità fosse compensabile con i crediti vantati dallo Stato a vario titolo, per esempio con tasse di giustizia, ripetibili, imposte, prestazioni dei servizi sociali (messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 5749 del 25 gennaio 2006 relativo alla revisione delle norme sull'indennità a favore dell'accusato prosciolto ad art. 320a CPP/TI), rilevando come il codice di diritto processuale penale svizzero stabilisse il principio della compensabilità delle pretese (cfr. art. 442 cpv. 4 CPP in FF 2007 6327). Tale principio non ha tuttavia trovato alcuna concretizzazione nel CPP/TI. Non per questo si deve concludere per l'impossibilità di compensare le pretese in esame, ciò che nemmeno il ricorrente pretende. Infatti, l'istituto della compensazione ha una portata generale (cfr. DTF 110 V 183 consid. 2; 91 I 292 ), non è dunque necessario che sia ancorato in un'esplicita disposizione legale. In assenza di regole particolari, si applicano per analogia le norme del codice delle obbligazioni anche quando uno dei crediti o entrambi traggono fondamento dal diritto pubblico (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 90). Occorre quindi esaminare se in concreto la compensazione potesse essere pronunciata sulla base degli art. 120 segg. CO applicati a titolo di diritto cantonale suppletivo.
8.2 Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO, quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. La compensazione presuppone una dichiarazione di compensazione (cfr. art. 124 cpv. 1 CO), la reciprocità dei crediti da compensare; l'esigibilità del credito compensante e la possibilità di farlo valere in giustizia; l'esecutorietà del credito da compensare; l'identità di natura dei crediti in questione (cfr. sulle condizioni della compensazione Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3a ed., Zurigo 2004, n. 1398 segg.; nell'ambito del diritto pubblico Blaise Knapp, Cours de droit administratif, Basilea 1994, n. 737 segg; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 656 segg.). La compensazione inoltre non dev'essere esclusa dalla legge.
8.3 In relazione a quest'ultima condizione, con richiamo all'art. 125 CO il ricorrente assevera che la compensazione sarebbe esclusa dalla legge. Orbene, l'art. 125 n. 3 CO prevede che le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore. Questa disposizione non impedisce invece all'ente pubblico, in casu il Cantone Ticino, di compensare il suo credito nei confronti di una persona con il debito che ha nei confronti della stessa (DTF 72 I 372 consid. 3). Sotto questo profilo, la compensazione è dunque ammissibile.
Contestata è pure la facoltà della CRP di compensare un credito con un debito dei quali non sarebbe titolare. A mente del ricorrente, essa non poteva decidere autonomamente della compensazione mai richiesta in procedura. Egli misconosce tuttavia che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello è un organo dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino; seppur indipendente in forza della separazione dei poteri, essa non dispone di una personalità giuridica distinta da quella del Cantone, le sue sentenze sono rese "in nome della Repubblica e Cantone Ticino". In queste circostanze, la CRP poteva, senza incorrere nell'arbitrio, compensare il credito del Cantone Ticino relativo alle spese di giustizia con il debito dello stesso fondato sugli art. 317 segg. CPP/TI. Ne consegue che nemmeno su questo punto il gravame può trovare accoglimento.
9.
Da tutto quanto sopraesposto discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica per contro accordare allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino un'indennità per ripetibili della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 agosto 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:
Favre Ortolano