BGer 9C_540/2008 |
BGer 9C_540/2008 vom 22.08.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_540/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 22 agosto 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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R._________,
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ricorrente,
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contro
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1. G.________, patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Via Luganetto 3, 6962 Viganello,
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2. Personalvorsorgestiftung X.________
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opponenti.
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Oggetto
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Previdenza professionale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2008.
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Visto:
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il ricorso 26 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 9 giugno 2008 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accertata l'impossibilità di una divisione delle prestazioni di uscita acquisite dagli ex coniugi G.________ durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell'art. 122 CC e ha rinviato gli atti alla Pretura di B.________ per ragione di competenza,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che nel caso di specie la Corte cantonale ha rilevato l'impossibilità di procedere a una divisione ai sensi dell'art. 122 CC vista l'improponibilità di una tale divisione per le aspettative di entrambi gli ex coniugi,
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che i primi giudici hanno così accertato che sia l'avere previdenziale della ricorrente sia quello dell'ex marito non sono suscettibili di essere divisi giusta l'art. 122 CC, il primo perché è già stato versato in contanti nel mese di febbraio 1997 a seguito dell'inizio di un'attività lavorativa indipendente da parte dell'interessata, il secondo perché risulta da un credito dell'ex coniuge nei confronti di un istituto previdenziale avente sede all'estero,
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che l'istanza precedente ha inoltre osservato che l'ordinata divisione sarebbe comunque inattuabile anche se l'impossibilità riguardasse la posizione di uno solo dei due ex coniugi,
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che la ricorrente si limita a lamentare un prelevamento di fr. 213'105.15 da parte del marito sul conto previdenziale di quest'ultimo, a contestare di avere concesso il suo perdono all'ex marito e a fare valere che la pronuncia di divorzio è una sentenza svizzera e non estera,
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che in tali condizioni la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
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che il ricorso si dimostra così manifestamente motivato in modo insufficiente,
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che pertanto si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 agosto 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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