BGer 2C_678/2008 |
BGer 2C_678/2008 vom 23.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_678/2008
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{T 0/2}
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Sentenza del 23 settembre 2008
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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X.________, ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
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contro
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Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 18 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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1.1 Con sentenza del 18 luglio 2008 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito il 6 maggio 2008 da X.________ contro il giudizio 16 aprile 2008 con cui il Governo ticinese ha confermato la decisione 15 febbraio 2008 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che le negava il rinnovo del permesso di dimora di cui era beneficiaria.
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1.2 X.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale, sede di Lucerna, la sentenza cantonale con un ricorso in materia di diritto pubblico datato 15 settembre 2008 e spedito il 16 settembre successivo. Il 17 settembre 2008 la citata Corte ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale federale di Losanna. Quest'ultimo non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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2.
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2.1 Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. L'art. 45 cpv. 1 LTF prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF precisa poi che i termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi dal 15 luglio al 15 agosto. Infine l'art. 48 cpv. 1 LTF specifica che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
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2.2 Nel caso concreto la sentenza contestata è stata intimata alla ricorrente il 22 luglio 2008, cioè durante le ferie giudiziarie. Conformemente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF il termine ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2008 ed è giunto a scadenza il 14 settembre 2008. Trattandosi di una domenica detta scadenza è stata per legge riportata al primo giorno feriale seguente, ossia il lunedì 15 settembre 2008 (art. 45 cpv. 1 LTF). Il presente ricorso, datato 15 settembre 2008, ma spedito il 16 settembre 2008, è pertanto tardivo.
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3.
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Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la pro- cedura semplificata dell'art. 108 LTF. Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, il presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 23 settembre 2008
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Merkli Ieronimo Perroud
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