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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_131/2008 /biz
Sentenza del 3 ottobre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 28 luglio 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che Il 7 luglio 2008 il Pretore del distretto di Leventina ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ a un precetto esecutivo fattogli notificare da B.________ per l'incasso di fr. 2'500.--;
che con sentenza 28 luglio 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio inoltrato dall'escusso contro il giudizio pretorile;
che il 16 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che tale termine è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF;
che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF);
che in concreto la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 12 agosto 2008 e che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2008, e cioè dopo il decorso del termine ricorsuale;
che infatti tenendo conto delle predette ferie giudiziarie estive e del fatto che il 14 settembre è quest'anno caduto di domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 15 settembre 2008;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile, siccome tardivo, e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stato invitato a produrre una risposta;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti