BGer 9C_785/2008 |
BGer 9C_785/2008 vom 16.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_785/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 16 ottobre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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P.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2008.
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Visto:
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l'atto del 18 settembre 2008 (timbro postale) con cui P.________ ha dichiarato di ricorrere contro il giudizio 14 agosto 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 19 settembre 2008 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la mancata reazione, da parte dell'interessato, allo scritto del 19 settembre 2008,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che l'atto del 18 settembre 2008 non contiene né conclusioni né motivazione alcuna,
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che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF),
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 ottobre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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