BGer 9C_633/2008 |
BGer 9C_633/2008 vom 21.10.2008 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
9C_633/2008 {T 0/2}
|
Sentenza del 21 ottobre 2008
|
II Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
|
cancelliere Grisanti.
|
Parti
|
B.________, Italia,
|
ricorrente,
|
contro
|
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione per l'invalidità,
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2008.
|
Visto:
|
il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008 con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una rendita,
|
considerando:
|
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
|
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
|
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato,
|
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile,
|
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
|
che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale,
|
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
|
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3.
|
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 21 ottobre 2008
|
In nome della II Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
|
Borella Grisanti
|