BGer 5A_612/2008 |
BGer 5A_612/2008 vom 22.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_612/2008 /biz
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Sentenza del 22 ottobre 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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1. A.A.________ e B.A.________,
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2. C.________,
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3. D.D.________ e E.D.________,
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4. F.F.________ e G.F.________,
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5. H.H.________ e I.H.________,
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6. J.________,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,
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contro
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K.K.________ e L.K.________,
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opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
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M.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana.
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Oggetto
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azione possessoria,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H.________, I.H.________ e J.________, A.A.________ e B.A.________, F.F.________ e G.F.________, D.D.________ e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________;
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che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori;
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che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);
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che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);
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che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638);
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che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;
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che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008;
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 ottobre 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Raselli Piatti
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