Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_843/2008 /biz
Sentenza del 22 ottobre 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 luglio 2008 dal Presidente della Pretura penale.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con scritto del 9 luglio 2008, A.________ si aggravava davanti alla Pretura penale contro la decisione emanata il 13 giugno 2008 dalla Sezione della circolazione con cui le veniva inflitta una multa per aver superato la durata di parcheggio autorizzata.
Il 28 luglio 2008, il Presidente della Pretura penale dichiarava il ricorso di A.________ irricevibile in quanto tardivo perché inoltrato oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della decisione della Sezione della circolazione.
2.
Il 7 agosto 2008 A.________ scriveva alla Pretura penale per opporsi alla sentenza del 28 luglio 2008. L'8 settembre 2008 la Pretura penale trasmetteva al Tribunale federale questo scritto per evasione.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
3.
3.1 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate, non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale.
3.2 Ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è inammissibile.
4.
Nella fattispecie, la ricorrente contesta il superamento della durata di parcheggio autorizzata, non avvedendosi che, nel caso concreto, l'unica questione che può essere vagliata da questo Tribunale consiste nel sapere se il Presidente della Pretura penale abbia accertato in modo arbitrario la tardività del ricorso inoltratogli e abbia pertanto a torto dichiarato il rimedio giuridico irricevibile. Certo, la ricorrente si duole pure del mancato esame del suo gravame, ma non pretende che il giudice cantonale abbia in qualche modo violato il diritto. Del resto, la stessa insorgente ammette di aver presentato il suo ricorso oltre il termine previsto dal diritto cantonale per impugnare la decisione della Sezione della circolazione.
Non spiegando in alcun modo come e in che misura la decisione del Presidente della Pretura penale violi il diritto, l'allegato ricorsuale in esame non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile perché non motivato in modo sufficiente. In simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul ricorso può essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Considerata la precaria situazione finanziaria della ricorrente, in via eccezionale si rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 22 ottobre 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Schneider Ortolano