Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_726/2007 {T 0/2}
Sentenza del 22 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
B.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mattia Guerra, via Lugano 18, 6982 Agno,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 settembre 2007.
Considerando:
che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto una prima volta, per difetto d'invalidità di grado pensionabile, il diritto alla rendita di B.________, nata nel 1961, con decisione del 19 dicembre 2002, cresciuta incontestata in giudicato,
che per decisione del 22 novembre 2006, dopo che l'interessata era stata ritenuta - dal perito esterno all'amministrazione dott. G.________, che già si era occupato di peritare l'assicurata in occasione della prima domanda di prestazioni - pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere che non comportassero di stare in piedi per più di 30 minuti, di spostarsi per più di 50 m e su terreni sconnessi, di salire e scendere le scale e di sollevare pesi oltre i 10 kg, l'UAI ha respinto anche una seconda domanda di prestazioni, sempre per difetto d'invalidità di grado pensionabile,
che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'assicurata contro quest'ultima decisione con pronuncia del 12 settembre 2007,
che B.________, con il patrocinio dell'avv. Mattia Guerra, ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa con contestuale rinvio degli atti all'UAI per complemento istruttorio e nuova decisione,
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF ,
che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che il giudizio cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare come in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto d'invalidità pensionabile si debba procedere in analogia a quanto previsto per la revisione giusta l'art. 17 LPGA (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg; 117 V 198 consid. 3a),
che la revisione della rendita presuppone una notevole modifica del grado d'invalidità del suo beneficiario,
che ciò si realizza segnatamente in caso di modifica notevole dello stato di salute (DTF 113 V 273 consid. 1a pag. 275 con riferimenti; 112 V 371 consid. 2b pag. 371), confrontando la situazione esistente al momento della decisione iniziale di rendita con quella al momento della contestata decisione di revisione (VSI 1999 pag. 84; cfr. pure DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 pag. 75 seg.),
che l'istanza precedente ha attentamente e diligentemente valutato gli atti medici all'inserto e (implicitamente) concluso che lo stato di salute dell'assicurata non si è notevolmente modificato dal momento che alla ricorrente è nuovamente stata attestata una piena capacità lavorativa in attività leggere sostitutive,
che tale valutazione è segnatamente stata espressa sulla base dell'attento e approfondito esame (clinico, funzionale e radiologico) del dott. G.________, il quale, al termine del suo accertamento, ha riscontrato delle condizioni paragonabili a quelle esistenti nel 2002,
che le motivazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico operato dall'istanza precedente,
che non sono nemmeno tali le valutazioni contrarie e, almeno inizialmente, ipotetiche del dott. M.________, che peraltro si è espresso successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4),
che pertanto le censure sollevate contro il giudizio impugnato non fanno sembrare manifestamente inesatto questo accertamento dei fatti, che in quanto tale vincola di principio il Tribunale federale (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti