BGer 9C_788/2007 |
BGer 9C_788/2007 vom 29.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_788/2007
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Sentenza del 29 ottobre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 settembre 2007.
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Fatti:
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A.
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Sin dall'inizio della sua costituzione, avvenuta il 20 marzo 2000, B.________, avvocato, ha ricoperto la carica di gerente, con diritto di firma individuale, della X.________ Sagl, il cui scopo consisteva segnatamente nel commercio e nella produzione di prodotti biologici, di canapa e di prodotti derivati.
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Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata (da ottobre 2000) e precettata (da gennaio 2004). Il 5 gennaio 2005 e il 9 gennaio 2006 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Y.________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non (integralmente) soluti dalla società per il periodo 2001 - ottobre 2003.
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Constatato di avere subito un danno di fr. 10'988.85, con decisione del 18 maggio 2006, sostanzialmente confermata il 15 dicembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la società era affiliata in qualità di datrice di lavoro, ne ha postulato il risarcimento dall'avv. B.________, in via solidale con i due soci gerenti, M.________ e G.________.
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B.
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Per pronuncia del 26 settembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'avv. B.________ e confermato l'operato dell'amministrazione.
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C.
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L'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della pronuncia impugnata e della decisione amministrativa in lite. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è il tema di sapere se il ricorrente sia tenuto o meno a risarcire il danno fatto valere dalla Cassa. Né l'esistenza e l'entità del danno, né tanto meno la tempestività della richiesta risarcitoria sono tuttavia contestati.
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2.
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L'istanza precedente ha correttamente esposto le norme (art. 52 LAVS, art. 14 cpv. 1 LAVS in relazione con gli art. 34 segg. OAVS) e i principi disciplinanti la materia. Essa ha in particolare ricordato la giurisprudenza riguardante la responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3), l'applicabilità, per analogia, alle Sagl della prassi sviluppata in materia per le società anonime (DTF 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b pag. 15), come pure le condizioni alle quali viene ammessa una colpa qualificata nel presente ambito (DTF 108 V 183 consid. 1b pag. 186, 189 consid. 2b pag. 193). A tale esposizione può essere fatto riferimento.
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3.
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Alla pronunzia di prime cure va inoltre prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto corretta applicazione di esso disciplinamento nel caso concreto.
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3.1 Infatti, dal momento che, nella sua posizione di gerente, ha omesso di prendere le misure necessarie al corretto pagamento dei contributi sociali, il ricorrente si è reso responsabile, in maniera gravemente negligente, dell'insorgenza del danno. Come pertinentemente osservato dal primo giudice, non è di rilievo il fatto che la società fosse "in mano" ai soci gerenti, poiché comunque, in qualità di gerente, ancorché non socio, di una tutto sommato piccola Sagl, alle cui dipendenze, stando alle dichiarazioni salariali agli atti per gli anni in questione, lavoravano da tre a sette persone, egli doveva (tempestivamente) accertarsi dell'effettivo versamento dei contributi sociali e non poteva di certo esimersi dagli obblighi di controllo e di vigilanza incombentigli in virtù della sua funzione (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 292/03 del 7 aprile 2004, consid. 3.1).
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In effetti, soprattutto in presenza di imprese di modesta entità - come può ritenersi quella in esame (per un confronto v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 293/02 del 20 maggio 2003, consid. 4) - presentanti strutture tutto sommato semplici e ben valutabili, la prassi in materia prescrive agli organi (indipendentemente se di una SA o di una Sagl) degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (sentenza citata H 293/02, ibidem). Il ricorrente, di formazione avvocato, doveva ben essere consapevole degli oneri che gli incombevano in forza della sua posizione di gerente di una Sagl.
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3.2 A ciò si aggiunge, a titolo di aggravante, il fatto che già poco tempo dopo la sua costituzione, la società aveva cominciato a non onorare correttamente - e per un periodo di tempo oggettivamente troppo lungo (sulla possibilità, per contro, che il mancato pagamento dei contributi per una breve durata venga considerato quale motivo di discolpa v. DTF 121 V 243 consid. 4b e 5 pag. 244 seg) - i propri obblighi contributivi, facendosi diffidare a partire dall'ottobre 2000 e precettare in seguito. In tali condizioni, come ben illustrato dalla Corte cantonale, gli interventi, effettuati nell'estate del 2004 presso il legale dei due soci gerenti e volti a determinare il pagamento (quantomeno parziale) dei contributi paritetici, risultano tardivi e non costituiscono valido motivo di discolpa. Né tanto meno può assurgere a motivo giustificativo o di discolpa il fatto che fino al mese di gennaio 2004 non sarebbero state iscritte procedure esecutive a carico della società, la circostanza non modificando per nulla gli obblighi di controllo e di verifica comunque incombenti all'interessato (cfr. per analogia la sentenza H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 5b, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ad esempio precisato che l'amministratore di una società non può discolparsi invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari della società e non solo l'esame annuale, o comunque saltuario, dei conteggi). Avendo omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una (piccola) Sagl, il ricorrente si è reso responsabile di un comportamento passivo e ha violato in maniera gravemente negligente gli obblighi di diligenza incombentigli in qualità di organo societario (v. per analogia pure RCC 1989 pag. 114).
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3.3 A nulla serve sostenere di essere stato truffato dai due soci e gerenti della Sagl che gli avrebbero sottaciuto la situazione inerente al pagamento dei contributi sociali "nonostante le verifiche verbali da lui fatte presso gli stessi tramite altre persone operanti per la ditta". A prescindere dall'ammissibilità dell'allegazione in questa sede, peraltro per nulla circostanziata e insufficientemente motivata (v. art. 42 cpv. 2 LTF), va infatti osservato che un procedimento penale a perseguimento dei fatti invocati non risulta essere mai stato promosso (cfr. sentenza H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 4.4 con riferimenti).
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Né può del resto, come correttamente rilevato dal giudice cantonale, essere di ausilio alla tesi ricorsuale la disponibilità manifestata - tramite il loro legale - dai soci gerenti di sottoscrivere una dichiarazione liberatoria in favore del ricorrente, tale circostanza riguardando esclusivamente i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili, ma non anche il rapporto esterno con la Cassa (v. ad esempio la sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008, consid. 6.2 con riferimenti).
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3.4 Il ricorrente ravvisa infine un motivo di giustificazione nel fatto che nel periodo in esame avrebbe avuto dei "grossi problemi medici" che non gli avrebbero consentito di gestire al meglio le sue faccende. Sennonché nessun elemento agli atti permette di confermare un simile motivo. Nemmeno è stato fornito il certificato medico che era stato preannunciato con il ricorso. Né si capisce perché il ricorrente faccia valere solo ora questa circostanza, che avrebbe potuto agevolmente allegare e sostanziare già in sede cantonale. Il fatto nuovo invocato dev'essere pertanto ritenuto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).
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4.
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Stante quanto precede, la pronuncia cantonale dev'essere confermata e il ricorrente dovrà risarcire il danno alla Cassa, così come stabilito dal giudizio impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'100.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 ottobre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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