Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_486/2008 /biz
Sentenza dell'11 novembre 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2008 dalla II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 2 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altre persone. Gli indagati sono sospettati di avere emesso fatture per operazioni inesistenti e di aver presentato dichiarazioni fiscali fraudolente nell'ambito dell'amministrazione della società C.________S.p.A., aumentando in maniera fittizia il valore di compravendita dei diritti sportivi di numerosi calciatori, allo scopo di creare fondi occulti, depositati su conti bancari esteri.
B.
Il 9 ottobre 2007, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ha ammesso la rogatoria e ha ordinato il sequestro della documentazione di un conto bancario intestato alla A.________, indicata nella rogatoria. Con decisione di chiusura del 18 luglio 2008, il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti bancari. Adita dalla A.________, con giudizio dell'8 ottobre 2008 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.
C.
La A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare sia la sentenza impugnata sia la decisione di chiusura e di trasmettere i documenti bancari al MPC affinchè inviti le parti a esprimersi sulla loro trasmissibilità, in via subordinata, postula di escludere dalla consegna due scritti concernenti un determinato calciatore.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un importante caso di violazione del diritto di essere sentito nonchè del principio della proporzionalità e pertanto della lesione di elementari principi procedurali. L'assunto è infondato.
2.2 La II Corte dei ricorsi penali (II CRP) ha rilevato che la ricorrente non è stata invitata, prima dell'emanazione della decisione di chiusura, a esprimersi sugli atti che il MPC intendeva trasmettere all'Italia. Ha nondimeno ritenuto che nella fattispecie la ricorrente era a conoscenza delle richieste misure di assistenza e dell'ordine di sequestro del 12/19 novembre 2007, eseguito il 19 novembre successivo. In ossequio al principio della buona fede, essa doveva pertanto intervenire presso il MPC: la sua attitudine passiva, la decisione di chiusura essendo stata adottata soltanto il 18 luglio 2008, non comporta quindi una violazione del suo diritto di essere sentito. D'altra parte, la II CRP, che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, ha ritenuto che un'eventuale lesione di detto diritto sarebbe stata sanata, poiché dinanzi ad essa la ricorrente ha potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, esprimersi compiutamente sugli stessi.
2.3 Certo, è pacifico che il MPC doveva impartire un termine alla ricorrente per concederle l'occasione concreta ed effettiva di esprimersi, nell'ambito della cernita, sui documenti litigiosi (DTF 130 II 14 consid. 4.3-4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa-cc). La ricorrente, limitandosi ad esprimersi in maniera generica su questa questione, non spiega, tanto meno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'accertato vizio non poteva essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della procedura di ricorso, come ritenuto dalla giurisprudenza (DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 3 e 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., 2004, n. 271 pag. 318, n. 265).
2.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, non si è neppure in presenza di una lesione del principio della proporzionalità. L'istanza precedente ha infatti ritenuto, a ragione, che il MP, ordinando la trasmissione di documenti riguardanti la cessione di un determinato calciatore a un'altra squadra di calcio che non era la C.________S.p.A., non è andato oltre i provvedimenti postulati dall'autorità estera, visto ch'esso, per i motivi esposti nel giudizio impugnato, poteva interpretare in maniera estensiva la domanda, evitando in tal modo la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3).
3.
3.1 La criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante, né si è in presenza di una lesione di elementari principi di procedura (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2 pag. 218). Il ricorso è quindi inammissibile.
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria (B 206 636).
Losanna, 11 novembre 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri