BGer 1F_21/2008 |
BGer 1F_21/2008 vom 13.11.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_21/2008 /biz
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Sentenza del 13 novembre 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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istante,
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contro
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B.________,
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Ferrovie Luganesi SA, 6982 Agno,
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patrocinate dall'avv. Francesco Galli,
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Municipio di Pura, 6984 Pura,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1C_49/2008 del 30 maggio 2008.
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Fatti:
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A.
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Il 14 settembre 1993 il Municipio di Pura ha autorizzato A.________ a realizzare una pista di cantiere sui fondi part. n. 1162 e 1166 di sua proprietà, situati fuori della zona edificabile, allo scopo di realizzare alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa di abitazione. L'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la situazione preesistente a lavori conclusi. Terminati gli stessi, la proprietaria ha presentato l'8 settembre 1994 al Municipio una domanda di costruzione per trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile. Con decisione del 23 luglio 1999 l'Esecutivo comunale ha negato all'istante il rilascio della licenza edilizia. Su ricorso dell'istante, il Consiglio di Stato prima e il Tribunale cantonale amministrativo poi hanno confermato il diniego della licenza.
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B.
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Il 3 marzo 2001 il Municipio di Pura ha quindi ordinato a A.________ di ripristinare lo stato primitivo dei fondi. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, l'ordine di ripristino è stato confermato sia dal Governo con decisione del 15 maggio 2007 sia dalla Corte cantonale con sentenza del 10 dicembre 2007.
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C.
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Con sentenza 1C_49/2008 del 30 maggio 2008, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso sussidiario in materia costituzionale ed ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia di diritto pubblico presentati da A.________ contro la predetta sentenza della Corte cantonale.
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D.
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Il 13 ottobre 2008 A.________ ha introdotto una richiesta di "ritrattare" questo giudizio, adducendo sostanzialmente che, nell'ambito dell'inoltro dei ricorsi in questa sede, non sono stati allegati i documenti che proverebbero l'esistenza della strada in questione da oltre 30 anni e la conoscenza di questa circostanza da parte del Municipio di Pura.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Secondo l'art. 123 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale, del 15 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in materia di diritto pubblico la revisione di una sentenza può essere chiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Giusta l'art. 121 LTF la revisione può inoltre essere domandata, tra l'altro, se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato dall'istante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
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1.2 Le domande di revisione fondate sui motivi dell'art. 121 lett. c-d LTF devono essere depositate presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF), mentre quelle fondate sui motivi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF devono essere depositate entro 90 giorni dalla loro scoperta (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).
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La sentenza del 30 maggio 2008 è stata ricevuta l'11 giugno 2008 dal patrocinatore della ricorrente, la quale, nell'istanza in esame, si limita ad addurre che il suo legale gliel'avrebbe trasmessa tardivamente. La sentenza è tuttavia stata notificata correttamente al patrocinatore della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 10 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947 [RS 273]), sicché l'istanza in esame, depositata il 21 ottobre 2008, è tardiva laddove debba basarsi sugli art. 121 lett. c e d LTF. Nella misura in cui sia invece implicitamente fondata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'istante non indica quando avrebbe scoperto i documenti che reputa rilevanti. Peraltro, trattandosi per la maggior parte di atti che la concernevano direttamente, essi erano verosimilmente in suo possesso già prima dell'emanazione della sentenza del 30 maggio 2008. In tali circostanze, è quindi più che dubbio che l'allegato in esame sia tempestivo.
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2.
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2.1 L'istante non invoca esplicitamente uno specifico motivo di revisione, limitandosi a chiedere a questa Corte di "ritrattare" la sentenza del 30 maggio 2008 perché i documenti che avrebbero comprovato la preesistenza della strada non si sarebbero allora trovati nell'incarto. Non spiega tuttavia per quali ragioni non avrebbe potuto produrli nell'ambito del precedente procedimento, ritenuto che si tratta prevalentemente di documentazione da lei redatta o inviatale o comunque a lei riferita.
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2.2 D'altra parte, l'istante aveva invocato nel gravame in questa sede l'esistenza di una precedente strada e questa Corte vi si è esplicitamente riferita, rilevando tuttavia che la questione esula dall'oggetto del litigio, limitato all'ordine di ripristino, che i giudici cantonali non avevano ritenuto la preesistenza della strada quale circostanza atta a revocare in dubbio il diniego della licenza edilizia e che un'eventuale rilevanza di tale tracciato per l'esito del procedimento non era di per sé seriamente prospettata nemmeno dalla ricorrente (cfr. sentenza 1C_49/2008 del 30 maggio 2008, consid. 3.3). L'asserita preesistenza del tracciato non è quindi stata di principio esclusa nell'ambito della precedente procedura; semplicemente non è stata considerata rilevante per l'esito della causa, il cui oggetto era la valutazione della fondatezza dell'ordine di ripristino. Con la richiesta in esame, l'istante mira in sostanza a contestare l'apprezzamento giuridico della fattispecie, ciò che non costituisce però un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Non si è infatti in presenza di un simile motivo quando, come in concreto, l'autorità, ritenendo una circostanza invocata non rilevante per l'oggetto del litigio, non le attribuisce l'importanza auspicata dalla ricorrente (cfr. sentenza 1F_9/2008 del 24 aprile 2008, consid. 2.3).
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2.3 Alla luce di quanto esposto, i documenti presentati dall'istante in questa sede, destinati a dimostrare l'esistenza di un tracciato stradale anteriore alla pista di cantiere, non sono quindi idonei a modificare il giudizio sull'ordine di ripristino. Nella misura in cui non potevano essere prodotti in precedenza, essi non costituiscono pertanto mezzi di prova decisivi ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.
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3.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 novembre 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Gadoni
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