BGer 5A_675/2008 |
BGer 5A_675/2008 vom 24.11.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_675/2008 /biz
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Sentenza del 24 novembre 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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X.________,
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ricorrente,
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contro
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Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________,
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opponente.
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Oggetto
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annullamento di deliberazioni assembleari,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che dopo aver introdotto "un'opposizione" in cui contesta le delibere dell'assemblea dei comproprietari del Condominio Y.________, il 5 agosto 2008 X.________ è stato invitato dal Pretore del distretto di Lugano a fornire un anticipo per la tassa di giustizia e le spese di fr. 400.--;
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che l'11 agosto 2008 X.________ ha invitato il Pretore a prelevare l'importo richiesto dalla somma di fr. 19'000.--, depositata in Pretura dal 2002 con riferimento ad altre due cause vertenti fra le medesime parti;
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che il 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto tale proposta, X.________ non risultando poter disporre individualmente di tale importo;
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che il 17 settembre 2008 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile una "Einsprache" di X.________, siccome diretta contro un'ordinanza non impugnabile con un ricorso cantonale (art. 11 cpv. 5 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria e art. 95 cpv. 1 CPC ticinese);
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che con "Rekurs/Staatsrechtliche Beschwerde" del 3 ottobre 2008 X.________ chiede al Tribunale federale di ordinare il prelievo dell'anticipo spese di fr. 400.-- dalla somma depositata in Pretura o una sospensione dell'obbligo di versamento, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
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che con decreto dell'8 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il ricorrente, pur invocando genericamente il divieto dell'arbitrio e una violazione del diritto di essere sentito, non spende una parola per spiegare per quale ragione la decisione pretorile non sarebbe un'ordinanza di cui il diritto cantonale esclude l'impugnazione;
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che pertanto il ricorso, peraltro abusivo, si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
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che inoltre il Tribunale federale archivierà senza risposta scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi a quelli finora inoltrati dal ricorrente nella procedura in esame;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 novembre 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Raselli Piatti
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