BGer 5A_767/2008 |
BGer 5A_767/2008 vom 15.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_767/2008
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Sentenza del 15 dicembre 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
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Oggetto
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assistenza giudiziaria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del condominio X.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002;
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che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni;
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che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che con decisione 14 ottobre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda per carenza di possibilità di esito favorevole dell'appello;
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che, riprendendo una sentenza di questo Tribunale, i giudici cantonali hanno negato la possibilità di far dipendere la corresponsione dei contributi condominiali dalla riparazione dell'appartamento dell'insorgente e hanno ritenuto il rimedio insufficientemente motivato;
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che A.________ ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2008 al Tribunale federale, domandando pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
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che con decreto del 12 novembre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il rimedio non contiene alcuna comprensibile motivazione riferita alla decisione impugnata;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 dicembre 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Raselli Piatti
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