BGer 9C_892/2008 |
BGer 9C_892/2008 vom 19.12.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_892/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 19 dicembre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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R.________,
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ricorrente,
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contro
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Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich,
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opponente,
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.
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Visto:
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il ricorso del 27 ottobre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 24 settembre 2008 (intimato il giorno seguente) del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente - limitandosi a rinviare ai fatti risultanti dagli atti e a segnalare che né il suo punto di vista né i fatti presentati nel suo ricorso del 15 ottobre 2006 sarebbero stati interpretati adeguatamente - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato (cfr. a tal proposito sentenza 8C_544/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 2, in cui il Tribunale federale ha ricordato che una motivazione limitata a un semplice rinvio agli allegati prodotti dinanzi all'istanza cantonale è insufficiente e dunque inammissibile),
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che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non si giustificava di fissare un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (cfr. DTF 134 II 244),
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che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 dicembre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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