Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_834/2008
Sentenza del 6 gennaio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, il 29 settembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento della A.________;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso della A.________ e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo da mercoledì 12 novembre 2008;
che in virtù della sentenza cantonale l'insorgente non ha provato di aver estinto l'esecuzione contro di lei promossa da B.________ (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di aver depositato presso l'autorità giudiziaria superiore l'importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né risulta il ritiro della domanda di fallimento da parte di quest'ultima (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF);
che con ricorso in materia civile del 10 dicembre 2008 la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello "a saldare tutti i debiti presso l'UEF di Locarno" e di non avere "più nessun debito e nessuna fattura scoperta", e chiede al Tribunale federale di revocare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento dei debiti;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti