BGer 9C_981/2008 |
BGer 9C_981/2008 vom 15.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_981/2008 {T 0/2}
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Decreto del 15 gennaio 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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I.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio,
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contro
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Commissione Paritetica di Fiducia OMCT, Via Cantonale, 6802 Rivera,
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opponente, patrocinata dall'avv. Giorgio Foppa, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano,
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Santésuisse, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona,
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Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008.
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Visto:
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lo scritto 23 dicembre 2008 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso contro il giudizio 22 ottobre 2008 del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni;
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considerando:
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che quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'eventuale assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
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che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF; cfr. ad esempio decreto 2C_626/2007 del 12 novembre 2007);
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che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
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che per contro non si giustifica di assegnare ripetibili all'opponente che peraltro nemmeno è stata invitata a presentare osservazioni.
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 15 gennaio 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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