BGer 6B_979/2008 |
BGer 6B_979/2008 vom 19.01.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_979/2008
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Sentenza del 19 gennaio 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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opponente.
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Oggetto
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Multa,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 novembre 2008 dal Presidente della Pretura penale.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 26 novembre 2008, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione con cui gli veniva inflitta una multa, oltre a tassa e spese di giustizia, per aver posteggiato a un'intersezione.
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Con scritto datato 29 novembre 2008, A.________ si aggrava al Tribunale federale dichiarando di fare opposizione e contestando l'infrazione rimproveratagli.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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2.
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Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate.
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Nella fattispecie, il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza del Presidente della Pretura penale, oggetto di ricorso, e non spiega in alcun modo come e in che misura questa violerebbe il diritto. Carente di motivazione, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. In simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul ricorso può essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Malgrado questo esito processuale, si rinuncia a porre a carico del ricorrente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.
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Losanna, 19 gennaio 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Favre Ortolano
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