BGer 5A_376/2008
 
BGer 5A_376/2008 vom 20.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_376/2008
Sentenza del 20 gennaio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesco Naef,
contro
1. B.________,
2. Associazione studentesca B.________,
3. Associazione ex alunni ed ex alunne B.________,
4. Associazione dei Fisioterapisti diplomati B.________,
5. Associazione per la didattica e la ricerca C.________,
6. Società D.________,
opponenti,
patrocinate dall'avv. Lorenzo Medici.
Oggetto
protezione della personalità (misure cautelari),
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 maggio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'associazione B.________ (oppure opponente 1) e gli altri opponenti hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano l'avv. A.________ (ricorrente) con un'azione fondata sul diritto della personalità, chiedendo fra l'altro che a quest'ultimo venisse ordinato - già in via cautelare - di "eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: la B.________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia". Con decreto cautelare del 12 ottobre 2006 il Pretore ha accolto, con la comminatoria dell'art. 292 CP, la predetta domanda.
B.
Il 7 maggio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________, ha confermato il decreto cautelare. Dopo aver ricordato i presupposti legali che reggono l'emanazione di misure cautelari nell'ambito di una causa fondata sulla protezione della personalità e appurata la legittimazione attiva di B.________, la Corte cantonale ha reputato che l'appello manca di consistenza per quanto attiene alla contestazione della legittimazione passiva. I Giudici cantonali hanno pure ritenuto infondate le argomentazioni con cui l'appellante rivendicava la veridicità della sua asserzione. Essi hanno infine ritenuto che il pubblico interesse non può essere perseguito mediante un'affermazione palesemente falsa come quella oggetto della sentenza pretorile.
C.
Con ricorso in materia civile del 9 giugno 2008 A.________ chiede al Tribunale federale - previo conferimento dell'effetto sospensivo - di annullare la sentenza cantonale, il decreto cautelare e di porre le spese processuali e le ripetibili di tutte le istanze a carico degli opponenti. Afferma che la sentenza impugnata contiene un accertamento arbitrario dei fatti in relazione al riconoscimento della legittimazione passiva. Sostiene poi che unicamente incorrendo nell'arbitrio i Giudici cantonali potevano ritenere che le asserzioni proibite fossero manifestamente false e considerare così adempiuti i presupposti di cui all'art. 28c CC. Conclude affermando che la Corte cantonale sarebbe pure caduta nell'arbitrio e in un diniego di giustizia quando ha negato che vi fosse un interesse pubblico a diffondere l'affermazione incriminata.
Con decreto del 25 giugno 2008 è stata parzialmente accolta l'istanza di misure d'urgenza e conferito effetto sospensivo al ricorso per quanto attiene all'esecutività della comminatoria penale.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), in cui la parte attrice si prevale di una lesione della personalità. Per costante giurisprudenza una siffatta causa non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). La sentenza impugnata concerne però misure cautelari, emanate durante la procedura principale ed unicamente valide per la durata di tale procedura, e si rivela incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF; il ricorso contro di essa diretto risulta unicamente ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un danno di natura giuridica che nemmeno una decisione finale favorevole al ricorrente può eliminare (DTF 134 I 83 consid. 3.1).
Ora, per costante prassi di questo Tribunale, il rischio di incorrere in una condanna penale per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, qualora non venisse dato seguito all'ordine impartito nella decisione impugnata, costituisce un pregiudizio di natura giuridica (sentenza 5P.378/2006 del 2 marzo 2007 consid. 3.2, riprodotto in RtiD 2007 II pag. 669). La questione di sapere se il giudice penale è vincolato dalla decisione contenente la comminatoria dell'art. 292 CP è infatti controversa e non decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; 124 IV 297 consid. 4a pag. 307). Non è quindi certo che il pregiudizio potrebbe venire eliminato nel prosieguo di causa, motivo per cui il requisito del danno irreparabile è dato (sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999 consid. 2a/bb, riprodotto in Rep. 1999 pag. 71). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
1.2 Trattandosi, come appena osservato, di una decisione in materia di misure cautelari, il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti costituzionali solo se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 [n. 87] consid. 2 pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). Per costante giurisprudenza, una decisione non è infatti arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma essa deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.). Nel campo di applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF sono pure in principio inammissibili nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 133 III 638 consid. 2).
2.
2.1 Con riferimento alla legittimazione passiva del ricorrente, la Corte cantonale ha rilevato che con un doppio clic sullo pseudonimo "silmax" il Pretore ha appurato che si apriva una pagina mostrante il profilo utente del qui ricorrente, mentre lo pseudonimo "equalizer" portava a un indirizzo di posta elettronica (xxx) che conduceva al sito del Politecnico E.________, correlato alla F.________SA - Università privata a distanza, della quale il qui ricorrente è amministratore unico. Per questi motivi il Pretore ha considerato verosimile che quest'ultimo fosse l'autore dei messaggi incriminati. I Giudici cantonali hanno poi ritenuto che l'insorgente non è riuscito ad inficiare il convincimento del giudice di prime cure: l'appello manca infatti di consistenza, perché il qui ricorrente non ha discusso la predetta argomentazione, limitandosi ad indicare che chiunque avrebbe potuto creare artificiosamente un suo profilo di utente, senza tuttavia nemmeno accennare chi o perché, e che, pur affermando di essere estraneo all'indirizzo xxx, egli non ha però contestato che tale indirizzo permetta di risalire alla F.________SA - Università privata a distanza.
2.2 Il ricorrente afferma che i giudici cantonali non si sono accorti che il Pretore si era unicamente fondato sui documenti agli atti, atteso che l'assunzione di prove tecniche da parte del giudice di prime cure appare esclusa, perché questi non avrebbe dichiarato di aver personalmente effettuato indagini tecniche al computer, perché non risulta alcuna perizia o verbale e perché nel decreto pretorile vengono citati documenti. Afferma poi che, se fondati solo sui documenti agli atti, gli accertamenti pretorili fatti propri dalla Corte di appello sarebbero insostenibili.
2.3 In concreto occorre innanzi tutto rilevare che nel proprio giudizio il Pretore aveva esplicitamente indicato sia cosa accadeva "cliccando ... sul nickname silmax", sia a quale indirizzo email "porta" il nominativo "equalizer". Per tale motivo l'argomentazione del ricorrente secondo cui il Pretore si sarebbe unicamente basato su prove documentali appare del tutto infondata, atteso segnatamente che non è possibile cliccare su un documento cartaceo. Qualora il ricorrente abbia pure inteso lamentarsi del modo in cui sono state assunte determinate prove, la censura si rivelerebbe inammissibile, perché sollevata per la prima volta nel ricorso in esame (DTF 133 III 638 consid. 2; 119 Ia 88 consid. 1; 107 Ia 187 consid. 2b). Così stando le cose, cadono anche le ulteriori critiche ricorsuali, perché fondate sull'errato presupposto che gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata poggino unicamente su prove documentali. A titolo del tutto abbondanziale giova rilevare che se si può dare atto al ricorrente che gli pseudonimi utilizzati non costituiscono dei passaporti biometrici sull'identità dell'autore dei messaggi incriminati, egli non contesta che in concreto trattasi di un giudizio di mera verosimiglianza.
3.
Prima di passare al secondo fulcro argomentativo del ricorrente, diretto contro il riconoscimento da parte della Corte cantonale della falsità della dichiarazione incriminata, è opportuno rilevare quanto segue.
3.1 L'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni/TI) recita che è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici. In virtù dell'art. 7 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205; sottoscritta dal Cantone Ticino il 19 settembre 2001) l'accreditamento di istituti universitari pubblici e privati compete invece alla Conferenza universitaria svizzera su domanda degli istituti interessati e in base ad un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca.
3.2 Come già osservato (supra, consid. 1.2), nella presente procedura è unicamente possibile far valere la violazione di diritti costituzionali. Ciò significa in concreto che il Tribunale federale non applica liberamente il diritto federale, ma si limita ad esaminare se la Corte cantonale è caduta nell'arbitrio. Esso interviene quindi unicamente quando il giudizio dell'autorità cantonale risulta arbitrario. Non può esprimere un giudizio sulla qualità dell'insegnamento dell'opponente 1; come suindicato, ciò è prerogativa - ai fini dell'accreditamento - della Conferenza universitaria svizzera.
4.
4.1 La Corte cantonale ha ritenuto falsa l'affermazione secondo cui "la B.________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero", perché l'opponente 1 è stata invece riconosciuta dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino come "università privata" (art. 14 cpv. 2 LUni/TI; DTF 128 I 19).
4.2 Il ricorrente afferma che in virtù dell'art. 28c cpv. 3 CC per ordinare misure cautelari l'affermazione lesiva della personalità dev'essere "manifestamente falsa" e ritiene che i giudici cantonali non potevano ritenere tale la summenzionata affermazione, perché il Pretore avrebbe indicato che la B.________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, perché lo stesso Tribunale federale l'avrebbe definita come "una scuola privata non riconosciuta quale università dalla Conferenza universitaria svizzera", perché il Consolato d'Italia a Lugano avrebbe pure affermato che essa "non è accreditata nel sistema universitario svizzero", perché il Dipartimento della pubblica educazione del Cantone Ticino avrebbe riferito che il riconoscimento da parte della Conferenza universitaria svizzera (CUS) è l'unico documento che può attestare l'accreditamento nel sistema universitario svizzero e perché infine lo stesso governo ticinese avrebbe indicato che l'autorizzazione menzionata nella sentenza impugnata "non rappresenta un'autorizzazione all'attività di formazione universitaria ed al rilascio di titoli accademici e non sostituisce l'accreditamento nel sistema universitario svizzero di competenza del CUS".
4.3 In concreto giova innanzi tutto precisare che la dottrina e la giurisprudenza citate dal ricorrente non richiedono che l'affermazione lesiva della personalità sia manifestamente falsa, ma indicano che dev'essere chiaramente (klarerweise) falsa (ANDREAS MEILI, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed. 2006, n. 6 ad art. 28c CC; sentenza 4A_254/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2). Il ricorrente pare inoltre dimenticare che in concreto l'affermazione incriminata non menziona l'accreditamento dell'opponente 1, questione a cui si riferiscono invece diverse dichiarazioni citate nel ricorso e che si rivelano quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, ma indica - in modo ambiguo - che essa non è riconosciuta nel sistema universitario. Sennonché alla luce dell'incontestato fatto che il governo ticinese ha autorizzato l'opponente 1 ad utilizzare la denominazione "università privata", la sentenza impugnata - che definisce inveritiera la summenzionata affermazione del ricorrente - non appare arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). L'esito della censura avrebbe potuto essere diverso se nell'esternazione in discussione fosse stato indicato che l'opponente 1 non è accreditata nel sistema universitario svizzero.
5.
5.1 Secondo i Giudici cantonali, affermando che i titoli della B.________ "non hanno valore legale nemmeno in Svizzera", il qui ricorrente ha preteso che un tale titolo "è solo un pezzo di carta". La Corte cantonale ha inoltre reputato che, combinato con l'affermazione trattata nel precedente considerando, il messaggio non significa altro che l'opponente 1 non è una vera università e che i suoi diplomi non sono veri diplomi, ciò che non è vero. La sentenza impugnata indica poi che anche l'affermazione secondo cui i titoli rilasciati "non sono equipollenti a quelli delle università in Italia", induce il comune destinatario a credere che essi non possono essere riconosciuti in Italia, mentre agli atti figura un diploma di fisioterapista riconosciuto dal Ministero italiano della Salute, e dà l'impressione che nessun titolo ottenuto dalla B.________ abbia lo stesso valore di quello conseguito in Italia.
5.2 Il ricorrente sostiene che l'affermazione "non hanno valore legale" non significa nulla, non si riferisce quindi ad un fatto e non può pertanto essere considerata falsa. Egli indica, per quanto attiene all'equipollenza dei titoli, che il Pretore non ha definito la relativa frase manifestamente falsa, ma solo artatamente imprecisa e afferma che la Corte cantonale non si sarebbe accorta che essa è solo riferita a titoli universitari, mentre quelli rilasciati dall'opponente 1 sono unicamente professionali.
5.3 Nella fattispecie il ricorrente si limita a contrapporre una sua lettura delle affermazioni in discussione a quella della Corte d'appello, senza però riuscire a far apparire arbitraria (per la definizione di arbitrio, supra consid. 4.3) l'interpretazione data alla frase "i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia", che secondo i giudici cantonali non significa altro che pretendere che la B.________ rilasci diplomi che sono senza valore alcuno e non possono essere riconosciuti in Italia. Del resto, l'esternazione del ricorrente non è sorretta da alcunché, atteso che egli non spiega in particolare - né è ravvisabile - perché, qualora un'università italiana dovesse rilasciare un titolo come quelli conferiti dall'opponente 1, il diploma di quest'ultima non avrebbe la stessa efficacia del primo. Essa risulta inoltre essere in palese contraddizione con l'incontestato riconoscimento di un diploma da parte del Ministero italiano della Salute accertato nel giudizio impugnato.
6.
6.1 Infine, con riferimento al requisito della lesione manifestamente ingiustificata, la Corte cantonale ha rilevato che il qui ricorrente non ha speso una parola sul rimprovero mossogli dal Pretore di non aver avuto l'intenzione di informare il pubblico, ma di aver unicamente voluto screditare l'opponente 1, motivo per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. I Giudici cantonali hanno tuttavia abbondanzialmente aggiunto che l'interesse pubblico, invocato dal qui ricorrente a giustificazione della divulgazione dell'affermazione incriminata, non può essere perseguito con la diffusione di un'asserzione falsa come quella proibita dal Pretore.
6.2 Secondo il ricorrente la Corte cantonale sarebbe incorsa in un diniego di giustizia, in un formalismo eccessivo e avrebbe violato in modo manifesto l'art. 309 CPC ticinese, perché l'appello conteneva una censura sufficientemente motivata. Egli afferma poi che sarebbe manifestamente insostenibile respingere la critica, perché sarebbe arbitrario ritenere manifestamente falsa l'asserzione proibita dal Pretore. I Giudici cantonali avrebbero inoltre dovuto riconoscere l'esistenza di un preponderante interesse pubblico, perché l'autorizzazione a denominarsi università privata rilasciata dal governo ticinese specificherebbe che essa non rappresenta un'autorizzazione all'attività di formazione universitaria e al rilascio di titoli accademici e accerterebbe l'interesse pubblico a conoscere la validità dei titoli rilasciati dall'opponente 1, la quale si sarebbe invece vantata sul suo sito internet di avere un'autorizzazione "allo svolgimento dell'attività di insegnamento e all'attribuzione di titoli accademici". Inoltre, lo stesso Tribunale federale avrebbe confermato in una precedente sentenza che sussiste un interesse pubblico ad evitare rischi di confusione circa lo statuto dell'università privata.
6.3 Nella fattispecie non occorre entrare nel merito degli argomenti ricorsuali con cui viene preteso che la motivazione dell'appello fosse sufficiente, atteso che - come lo ammette il ricorrente medesimo - la Corte cantonale ha nondimeno esaminato se la lesione della personalità non fosse manifestamente giustificata. Ricordato come dai precedenti considerandi risulta che la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio considerando chiaramente falsa l'esternazione oggetto della presente sentenza, non è nemmeno possibile rimproverare ai Giudici cantonali di aver emanato una decisione insostenibile per aver ritenuto che l'interesse pubblico non può essere perseguito con la diffusione di affermazioni false. Del resto, per costante giurisprudenza la diffusione di fatti non veri è in linea di principio di per sé illecita e priva di un interesse che la giustifica (DTF 129 III 529 consid. 3.1, con rinvii).
7.
Da quanto precede risulta che il ricorso si rivela, nella misura i cui si appalesa ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Si giustifica poi assegnare all'opponente 1, l'unica che ha presentato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo, ripetibili ridotte per tale procedura in cui è solo risultata parzialmente vincente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente B.________ fr. 150.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti