Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_423/2008
Sentenza del 26 gennaio 2009
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dal Me Mihaela Amoos,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (furto, falsità
in documenti, ecc.),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 10 gennaio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 10 gennaio 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ in relazione al decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico nell'ambito del procedimento penale dipendente dalla sua denuncia per titolo di appropriazione semplice, furto, danno patrimoniale procurato con astuzia, estorsione, amministrazione infedele, falsità in documenti, falsità in certificati e favoreggiamento.
B.
B.a Con scritto depositato l'11 febbraio 2008, A.________ si rivolgeva al Tribunale federale chiedendo un'inchiesta sull'operato della Pretura di Lugano, del Ministero pubblico e della Camera dei ricorsi penali, la riconsiderazione della sentenza 6B_288/2007 del Tribunale federale nonché della sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali (CRP).
B.b Il 12 marzo 2008, il Tribunale federale scriveva a A.________ informandola che, in quanto autorità di ricorso, il Tribunale federale può essere adito con ricorso contro decisioni cantonali di ultima istanza, non gli spetta invece di esercitare l'alta sorveglianza sulle autorità cantonali. Le veniva inoltre comunicato che le sentenze del Tribunale federale non potevano essere riconsiderate, ma tutt'al più potevano essere l'oggetto di una domanda di revisione e che la sua richiesta di "considerare" la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla CRP poteva essere interpretata quale ricorso contro tale decisione. Poiché l'ammissibilità del suo scritto quale ricorso in materia penale poteva apparire dubbia, le veniva fissato un termine per riflettere sull'opportunità di persistere nella sua domanda.
B.c Con lettera del 2 giugno 2008, il legale, che nel frattempo aveva assunto la difesa degli interessi di A.________, indicava al Tribunale federale di voler mantenere lo scritto dell'11 febbraio 2008 quale ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla CRP di cui in sostanza domandava l'annullamento.
B.d Il 2 ottobre 2008, il nuovo avvocato di A.________ chiedeva al Tribunale federale di soprassedere alla decisione sul ricorso della sua cliente per permetterle di prendere posizione sulla valenza dello scritto dell'11 febbraio 2008.
Il 24 novembre 2008, tramite la sua patrocinatrice, A.________ chiedeva che il suo scritto dell'11 febbraio 2008 fosse considerato, oltre che come un ricorso in materia penale contro la suddetta decisione della CRP, come una domanda di revisione della sentenza 6B_688/2007.
Per la domanda di revisione è stato aperto un nuovo incarto 6F_2/2009.
C.
Non sono state chieste osservazioni all'autorità cantonale né all'opponente.
Diritto:
1.
La legittimazione a ricorrere in materia penale è regolata all'art. 81 LTF. In generale, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 133 IV 228). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (v. DTF 125 I 253 consid. 1b). Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
2.
Nella fattispecie, la ricorrente chiede la promozione dell'accusa per reati di falsità in atti, contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia. Si tratta di infrazioni che non fondano la qualità di vittima LAV. Le sue censure non concernono il suo diritto di querela come tale. Ella non può neppure essere considerata accusatore privato ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF, posto come il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). L'insorgente è quindi una semplice denunciante e, in questa veste, le uniche censure che può formulare davanti al Tribunale federale attengono alla violazione dei suoi diritti di parte.
Nelle 56 pagine di ricorso, oltre a formulare considerazioni non pertinenti con la decisione qui impugnata, la ricorrente contesta essenzialmente il modo in cui sono stati accertati i fatti e l'apprezzamento delle prove da lei fornite nonché la mancata amministrazione delle prove da lei richieste. Non è tuttavia legittimata a censurare l'accertamento dei fatti né l'apprezzamento (anticipato) delle prove e nemmeno un'eventuale motivazione insufficiente della decisione, in quanto si tratta di questioni strettamente connesse con il merito della vertenza (v. supra consid. 1). Lamenta pure la superficialità con cui sono state prese le decisioni del Ministero pubblico prima e della CRP dopo, ma non riesce a sostanziare alcuna violazione del diritto. Dubita dell'imparzialità delle autorità ticinesi, senza tuttavia formulare una motivazione che adempia le severe esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e la relativa giurisprudenza (v. DTF 134 II 244 consid. 2.2).
3.
Da quanto precede discende che il ricorso di A.________ è manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla sua patrocinatrice, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 gennaio 2009
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Favre Ortolano