BGer 5A_121/2009 |
BGer 5A_121/2009 vom 25.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_121/2009
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Sentenza del 25 febbraio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________, c/o clinica X.________,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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6900 Lugano.
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Oggetto
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privazione della libertà a scopo d'assistenza,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
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il 16 febbraio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 10 dicembre 2008 A.________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica X.________;
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che con scritto 13 gennaio 2009 indirizzato alla predetta clinica A.________ ha chiesto un riesame della situazione, ricordando di essere stata internata contro la sua volontà;
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che la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, a cui la clinica aveva trasmesso il predetto scritto, lo ha considerato un ricorso contro il mantenimento del ricovero e lo ha respinto con decisione 23 gennaio 2009;
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che con sentenza 16 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un rimedio di A.________, ha annullato la decisione della predetta Commissione e ha rinviato gli atti alla clinica X.________ affinché si pronunci con decisione formale sulla domanda di riesame;
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che con ricorso 18 febbraio 2009 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di impugnare la predetta sentenza;
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che la sentenza impugnata si limita a rinviare gli atti alla prima istanza, motivo per cui è una decisione incidentale che non causa un danno irreparabile alla ricorrente, poiché ella potrà - qualora dovesse ricevere una decisione negativa - riproporre le sue censure (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.3.1);
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che la ricorrente nemmeno sostiene e tanto meno dimostra che l' accoglimento del suo ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2);
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che in queste circostanze, non essendo dati i presupposti per impugnare una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che non si prelevano spese giudiziarie;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 febbraio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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