BGer 8C_193/2008 |
BGer 8C_193/2008 vom 27.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_193/2008
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Decreto del 27 febbraio 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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R.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2008.
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Visto:
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lo scritto 23 febbraio 2009 con cui R.________ ha ritirato il ricorso 7 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
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che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 27 febbraio 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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