BGer 9C_227/2008 |
BGer 9C_227/2008 vom 12.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_227/2008
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Sentenza del 12 marzo 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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S.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 30 gennaio 2008.
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Considerando:
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che S.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1949, ha lavorato in Svizzera negli anni 1973, 1978 e 1985-1996, solvendo regolari contributi all'AVS/AI,
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che a seguito di un infortunio professionale avvenuto il 22 gennaio 1991 l'assicurato è stato posto, dopo una transazione, al beneficio di una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni del 50% a partire dal 1° agosto 1998,
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che il 30 marzo 1992 S.________ ha chiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera,
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che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) gli ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1° gennaio 1992 - 31 agosto 1993 (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 507/02 del 5 marzo 2003),
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che dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1996 l'assicurato ha lavorato in qualità di insegnante presso la scuola elementare X.________,
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che dopo essere rientrato in Italia, l'interessato ha formulato in data 7 luglio 2003 una nuova domanda tesa all'ottenimento di una rendita svizzera AI,
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che esperiti i necessari accertamenti e disposta in particolare una perizia pluridisciplinare sotto la direzione del dott. T.________ - che ha tra le altre cose evidenziato la diagnosi di quadro spondilosico cervico-lombosacrale con note di discopatia L4-L5, senza segni di compressione neuroradicolare, meniscopatia mediale su base degenerativa a carico del ginocchio destro, ipertensione arteriosa ben controllata e lieve e ricorrente preoccupazione patofobica reattiva -, l'UAI, preso atto delle conclusioni peritali del 9 luglio 2005 - attestanti una incapacità lavorativa non superiore al 30% sia nell'ultima professione svolta di insegnante sia in altre attività leggere confacenti al suo stato di salute -, come pure della ulteriore copiosa documentazione medica agli atti, ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione 29 agosto 2005 e decisione su opposizione 11 aprile 2006),
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che per pronuncia del 30 gennaio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato,
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che S.________ insorge al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del gravame, il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 7 luglio 2003,
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che a sostegno della propria tesi produce in particolare un rapporto medico del dott. A.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, che attesta un grado di invalidità del 56%,
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
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che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA [per lo stato di fatto determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003]), i compiti del medico per l'accertamento del grado di invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353), il concetto - di principio unitario - di invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (cfr. nondimeno al proposito sentenza citata I 507/02, consid. 3 con riferimenti) e le regole applicabili in caso di nuova domanda di rendita (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI),
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che l'istanza precedente ha accertato in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) che il ricorrente presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa del 70% sia nell'ultima professione svolta sia in altre attività sostitutive,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che - in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - il ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
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che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura il referto del dott. A.________ (sulla limitata possibilità di addurre fatti nuovi e nuovi mezzi di prova cfr. comunque l'art. 99 cpv. 1 LTF) e/o la perizia 23 gennaio 2004 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Y.________, che aveva attestato un grado di invalidità del 50%, renderebbero manifestamente inesatto l'apprezzamento del Tribunale amministrativo federale,
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che in ogni caso, anche se ricevibili, le censure ricorsuali si esauriscono in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
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che per rispondere alle perplessità del ricorrente si ricorda che se dalla perizia - motivata, chiara e completa - del dott. T.________ è emersa l'esistenza di patologie degenerative suscettive di peggiorare in futuro, ciò non costituisce ancora un fattore invalidante,
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che inoltre ogni assicurato ha il dovere di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate),
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che comunque l'esistenza di fattori estrinseci, che impediscono la ripresa di un'attività adeguata e compatibile, non sono rilevanti per l'AI svizzera poiché l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità non giustifica il riconoscimento di una rendita,
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che se pertanto un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne poiché l'incapacità lucrativa non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 247 consid. 1),
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che in tali circostanze il ricorso si dimostra infondato e va respinto,
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che le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 12 marzo 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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