BGer 6B_216/2009 |
BGer 6B_216/2009 vom 20.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_216/2009
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Sentenza del 20 marzo 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 4 febbraio 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A seguito dell'esposto presentato il 18 novembre 2008 da A.________ contro B.________ per titolo di "omissione in atti d'ufficio e favoreggiamento a lesioni personali", con decisione del 26 novembre 2008 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando elementi di rilevanza penale.
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Il 4 febbraio 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro il suddetto decreto di non luogo a procedere e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.--.
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B.
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Avverso la decisione della CRP A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Egli chiede l'assegnazione del procedimento ad altro Procuratore pubblico, la condanna di coloro - giuristi compresi - che hanno commesso i reati nonché l'annullamento della tassa di giustizia e delle spese. Si costituisce inoltre parte civile in tutti i procedimenti che verranno aperti.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate.
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1.2 È legittimato a interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF). La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone non sono legittimate a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
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2.
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L'impugnativa in esame accenna al reato di truffa, alla negligenza, al "pericolo di lesioni colpose" e di lesioni personali, a un'"associazione a delinquere" nonché alla violazione del segreto d'ufficio. Il ricorrente non si prevale del suo diritto di querela; non adduce né pretende di essere stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale dai reati che egli ha denunciato, sicché non può essere considerato una vittima LAV (v. art. 1 cpv. 1 LAV; RS 312.5). Egli è quindi un semplice denunciante e in quanto tale non è legittimato a contestare nel merito la decisione con cui è stata respinta la sua istanza di promozione dell'accusa (v. supra consid. 1.2). Il ricorrente non lamenta alcuna violazione dei suoi diritti di parte.
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Nella misura in cui l'insorgente postula la condanna di coloro che hanno commesso i reati, il gravame si palesa inammissibile per l'assenza di legittimazione ricorsuale dell'insorgente.
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Anche le conclusioni volte all'assegnazione del procedimento ad altro Procuratore pubblico e all'annullamento della tassa di giustizia e delle spese risultano inammissibili, in quanto prive di qualsiasi motivazione al riguardo (v. supra consid. 1.1).
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3.
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Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 marzo 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Favre Ortolano
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