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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F_1/2009
Sentenza del 31 marzo 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________SA,
istante,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
contro
B.________SA, rappresentata dall'amministratore unico
Giovanni Malizia,
opponente.
Oggetto
istanza di revisione della sentenza emanata il 26 gennaio 2009 dalla I Corte di diritto civile del Tribunal federale (4A_143/2008),
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 26 gennaio 2009 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile inoltrato da B.________SA contro la sentenza emanata il 3 marzo 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. 4A_143/2008);
che nella citata sentenza all'opponente - vincente - A.________SA non è stata assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
che l'11 febbraio 2009 il patrocinatore di A.________SA ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione tendente all'annullamento e alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza del 26 gennaio 2009 nel senso di includervi l'attribuzione di un importo di fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale;
ch'entro il termine assegnatole a tal fine B.________SA non ha presentato alcuna osservazione;
che, presentata tempestivamente (art. 124 LTF), l'istanza merita di essere accolta in applicazione dell'art. 121 lett. c LTF, avendo la I Corte di diritto civile del Tribunale federale effettivamente omesso di riconoscere a A.________SA un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale, nonostante tale richiesta fosse stata esplicitamente formulata nelle osservazioni al ricorso del 14 aprile 2008, che per una svista non sono state prese in considerazione;
che, nelle circostanze appena descritte, non si prelevano spese giudiziarie per la procedura di revisione (art. 66 cpv. 1 LTF);
che al patrocinatore dell'istante viene riconosciuta un'indennità per ripetibili per la procedura di revisione, che verrà pagata dalla Cassa del Tribunale (art. 66 cpv. 3 LTF, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 68 cpv. 4 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
L'istanza di revisione è accolta. Di conseguenza il dispositivo n. 4 della sentenza emanata il 26 gennaio 2009 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale è annullato e sostituito con il seguente:
"4.
Le spese giudiziarie sono poste a carico di B.________SA in ragione di fr. 8'000.-- (4A_143/2008) e, per fr. 6'500.--, a carico di A.________SA (4A_189/2008).
B.________SA è tenuta a rifondere a A.________SA fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale (4A_143/2008).
A.________SA è tenuta a rifondere a B.________SA fr. 7'500.-- per ripetibili della sede federale (4A_189/2008)."
2.
Non si prelevano spese giudiziarie per la procedura di revisione.
A A.________SA è riconosciuta un'indennità per ripetibili
di fr. 200.--, che verrà pagata dalla Cassa del Tribunale federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, all'opponente e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 marzo 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Klett Gianinazzi