BGer 9C_317/2008 |
BGer 9C_317/2008 vom 31.03.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_317/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 31 marzo 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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L.________, Italia,
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ricorrente, patrocinata da Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'11 marzo 2008.
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Considerando:
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che mediante decisione del 3 novembre 2005, sostanzialmente confermata il 12 giugno 2006 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la richiesta di L.________ volta all'ottenimento di prestazioni d'invalidità,
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che per pronuncia dell'11 marzo 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata avverso il provvedimento amministrativo,
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che censurando la valutazione posta a fondamento del giudizio impugnato, con l'assistenza del Patronato INCA L.________ è insorta al Tribunale federale, al quale chiede che venga ordinata una nuova perizia pluridisciplinare e che le venga riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità a decorrere dal mese di settembre 2003,
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
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che, scaduto il termine di ricorso, la ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica,
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che trattandosi di atti allestiti successivamente alla data del giudizio impugnato, gli stessi configurano di per sé nuovi mezzi di prova inammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 all'art. 99 LTF, pag. 979),
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che un ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere, oltre alle conclusioni, una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF),
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che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare nel merito del ricorso,
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che in particolare il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, indicare le norme violate e in che consiste la violazione,
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che dal profilo della ricevibilità, ci si potrebbe anche chiedere se l'atto ricorsuale adempia pienamente le esigenze di chiarezza e precisione della motivazione imposte dalla legge, considerato che il gravame non si confronta in modo puntuale con le considerazioni esposte dalla precedente istanza (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a),
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che per le ragioni che seguono la questione non deve comunque essere esaminata oltre, il ricorso essendo comunque infondato,
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che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007]), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
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che per giurisprudenza, l'accertamento del danno alla salute, e più precisamente la formulazione della diagnosi, la valutazione medica delle risorse residue della persona assicurata (segnatamente in caso di affezioni psichiche), come pure l'accertamento giudiziario sulla (in)capacità lavorativa sulla base dei reperti medici, sono questioni di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
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che in virtù del potere cognitivo limitato di cui dispone la Corte giudicante, tali accertamenti sono pertanto ampiamente sottratti a un loro riesame,
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che l'istanza precedente ha diligentemente esaminato la documentazione medica e ha esposto in dettaglio i motivi per i quali, fondando la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti del Servizio X.________ anziché su quelle degli altri medici intervenuti, ha deciso di confermare la valutazione del Servizio X.________ in merito al tasso di capacità lavorativa e di guadagno residua (del 70%) dell'assicurata nella sua attività abituale di operaia di fabbrica,
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che, fondandosi sulle prese di posizione anche del Servizio Y.________, il Tribunale amministrativo federale ha ugualmente tenuto conto, ai fini di questa valutazione, dei disturbi e delle limitazioni funzionali a livello cervicale, pur ritenendoli non invalidanti (più in generale, sul valore probatorio di questi rapporti interni del Servizio Y.________ cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3),
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che a differenza di quanto lamenta la ricorrente, il Servizio X.________ ha attentamente esaminato la problematica depressiva, anche se ha stabilito solo al 10-15% le limitazioni, sulla capacità lavorativa, della sindrome depressiva ricorrente diagnosticata,
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che pur potendo apparire opinabili, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio non risultano di certo arbitrari, cosa che peraltro nemmeno la ricorrente giustamente allega,
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che del resto la soluzione proposta dai primi giudici meglio tiene conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. ad esempio le sentenze I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2, e 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, con riferimenti),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 marzo 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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