BGer 5A_185/2009 |
BGer 5A_185/2009 vom 02.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_185/2009
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Sentenza del 2 aprile 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________SA,
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ricorrente, patrocinata dagli avvocati Stefano Codoni e Simone Albisetti,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinato dagli avvocati Bruno Cocchi e Stefano Pizzola.
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Oggetto
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sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano il sequestro dei beni intestati alla A.________SA presso una specificata banca a Lugano, fino a concorrenza di fr. 5'661'493.--;
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che il 16 ottobre 2008 il Pretore ha respinto l'opposizione del debitore sequestrato e ha confermato il sequestro;
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che con sentenza del 10 febbraio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio della A.________SA;
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che con ricorso in materia civile del 13 marzo 2009 la A.________SA chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza di appello e di annullare il predetto sequestro;
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che le decisioni in materia di sequestro sono delle misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 589 consid. 1; sentenza 5D_112/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 1.2; sentenza 5A_218/2007 del 7 agosto 2007 consid. 3.2, riprodotto in Die Praxis des Bundesgerichts, 96/2007 pag. 946);
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che secondo l'art. 98 LTF contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che con riferimento ad un'eventuale violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3);
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che in concreto la ricorrente si limita a prevalersi di una violazione del diritto federale, ma non menziona alcun diritto costituzionale violato - tranne l'insufficiente allusione ricorsuale secondo cui "le istanze cantonali hanno interpretato tale norma in maniera arbitrariamente estensiva" - e non tenta quindi nemmeno di dimostrare l'incostituzionalità della sentenza impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 aprile 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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