Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_133/2009
Sentenza del 6 aprile 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________Ltd.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Michele Rusca,
contro
Banca B.________S.p.A.,
opponente, patrocinata dall'avv. Maurizio Roveri.
Oggetto
sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 ottobre 2007 il Pretore del distretto di Lugano ha decretato, ad istanza della banca B.________S.p.A., il sequestro di tutti gli averi patrimoniali della A.________Ltd. presso una banca di Lugano fino a concorrenza di fr. 176'511'099.--;
che il 25 agosto 2008 il Pretore ha respinto un'opposizione della debitrice sequestrata ed ha confermato il sequestro;
che con sentenza 20 gennaio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello della A.________Ltd.;
che il 23 febbraio 2009 quest'ultima ha impugnato con un ricorso in materia civile la sentenza di appello;
che con decreto 5 marzo 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente;
che dopo aver ricevuto documenti da cui risulta come l'ammontare effettivamente posto sotto sequestro sia notevolmente inferiore al credito fatto valere dall'opponente, la Presidente della Corte adita ha ridotto - il 18 marzo 2009 e ad istanza della ricorrente - l'anticipo spese originariamente chiesto;
che le decisioni in materia di sequestro sono delle misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 589 consid. 1; sentenza 5D_112/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 1.2; sentenza 5A_218/2007 del 7 agosto 2007 consid. 3.2, riprodotto in Die Praxis des Bundesgerichts, 96/2007 pag. 946);
che secondo l'art. 98 LTF contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che con riferimento ad un'eventuale violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3);
che in concreto la ricorrente non menziona alcun diritto costituzionale violato e non tenta quindi nemmeno di dimostrare l'incostituzionalità della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie, stabilite tenendo conto della Tariffa delle tasse di giustizia del Tribunale federale (RS 173.110.210.1), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 aprile 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti