BGer 9C_971/2008 |
BGer 9C_971/2008 vom 22.04.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_971/2008
|
Sentenza del 22 aprile 2009
|
II Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
|
cancelliere Grisanti.
|
Parti
|
G.________, Italia,
|
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza,
|
contro
|
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione per l'invalidità,
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 settembre 2008.
|
Visto:
|
il ricorso del 19 novembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 settembre 2008 del Tribunale amministrativo federale,
|
il decreto 13 febbraio 2009, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
|
il decreto del 19 febbraio 2009, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 9 marzo 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
|
considerando:
|
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
|
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
|
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
|
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3.
|
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
|
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 22 aprile 2009
|
In nome della II Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
|
Borella Grisanti
|