BGer 9C_971/2008
 
BGer 9C_971/2008 vom 22.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_971/2008
Sentenza del 22 aprile 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
G.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 settembre 2008.
Visto:
il ricorso del 19 novembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 settembre 2008 del Tribunale amministrativo federale,
il decreto 13 febbraio 2009, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
il decreto del 19 febbraio 2009, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 9 marzo 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 aprile 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti