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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_175/2009 {T 0/2}
Sentenza del 27 maggio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
M._________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2009.
Visto:
il ricorso del 23 febbraio 2009 (timbro postale) contro il giudizio 28 gennaio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 6 maggio 2009 con il quale questa Corte ha assegnato a M._________ un termine suppletorio, scadente il 18 maggio 2009, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 maggio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti