Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_471/2009 {T 0/2}
Sentenza del 4 giugno 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
C._________,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 13 marzo 2009.
Visto:
il ricorso del 21 aprile 2009 (timbro postale) contro il giudizio di irricevibilità del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 13 marzo 2009,
lo scritto del 5 maggio 2009 con il quale, per ordine del Presidente, C._________ è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essa ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto completivo della ricorrente del 15 maggio 2009 (timbro postale),
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134),
che la ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 maggio 2009 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il suo gravame,
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso di C._________ non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 giugno 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti