Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_394/2009{T 0/2}
Sentenza del 25 giugno 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Maillard,
cancelliere Schäuble.
Parti
G.________, Italia, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 27 marzo 2009.
Considerando:
che per decisione del 16 maggio 2007 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 7 novembre 2005 da G.________, nato nel 1947, per carenza di invalidità di grado pensionabile,
che per pronuncia del 27 marzo 2009 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato avverso il provvedimento amministrativo,
che patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, G.________ ha deferito il giudizio di primo grado al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, producendo documentazione sanitaria,
che con il ricorso l'assicurato, protestate spese e ripetibili, ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita d'invalidità a decorrere dalla data della presentazione della domanda, mentre in via subordinata postula l'allestimento di ulteriori accertamenti medici,
che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF ,
che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
che i fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI - nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007 - in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA ), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261), il concetto di mercato del lavoro equilibrato (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
che l'istanza precedente, preso atto delle conclusioni 29 gennaio, 13 settembre e 13 novembre 2007 formulate dai sanitari del servizio medico dell'UAI intervenuti nella presente fattispecie (dott. R.________ e L.________), ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività originaria di muratore, presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere,
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
che ad ogni modo l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti dei sanitari del servizio medico dell'UAI, anziché su quelle degli altri medici intervenuti,
che tale valutazione non è censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia, giusta la quale una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 10/87 del 29 aprile 1988, in RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti),
che una diversa valutazione da parte del ricorrente, in concreto basata in particolare sulle conclusioni 15 ottobre 2007 del dott. A.________, attestanti una inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, non basta a rendere manifestamente inesatto o arbitrario l'apprezzamento dell'istanza precedente,
che peraltro, detto medico si è espresso successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite,
che le limitazioni sulle quali si sofferma l'atto ricorsuale sono quelle che già sono state messe in evidenza dai sanitari del servizio medico dell'UAI e che tuttavia non hanno impedito loro di attestare, nell'ambito delle proprie competenze, un grado di capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate,
che del resto anche la valutazione dei primi giudici a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute è conforme alla giurisprudenza e si fonda sulle indicazioni convincenti fornite a questo riguardo dal dott. R.________ dell'UAI,
che il Tribunale amministrativo federale non ha ecceduto o abusato del potere di apprezzamento riservatogli dalla giurisprudenza (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399) per avere applicato - conformemente a quanto deciso dall'amministrazione - un tasso di riduzione del 20% sul reddito base da invalido, per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75),
che peraltro, come rettamente rilevato dai primi giudici, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, la differenza tra i redditi di riferimento non permette di raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per maturare il diritto a una rendita,
che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali, non si giustifica, come subordinatamente richiede il ricorrente, un complemento istruttorio,
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 giugno 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble