BGer 9C_909/2008 |
BGer 9C_909/2008 vom 30.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_909/2008 {T 0/2}
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Decreto del 30 giugno 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B._________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Bolla,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente,
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M.________, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
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A.________, patrocinato dall'avv. Gian Paolo Grassi.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 settembre 2008.
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Considerando:
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che per decisione su opposizione del 9 marzo 2007 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha chiesto nei confronti di B._________, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della fallita S.________, il risarcimento - ai sensi dell'art. 52 LAVS - di fr. 137'236.85 per il mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per gli anni 2001 - 2004 (fino ad agosto), in via solidale con A.________ e P.________, membri del consiglio d'amministrazione, nonché con M.________, direttore sostituto,
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che, per pronuncia del 29 settembre 2008, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha da un lato accolto il ricorso di M.________, mentre dall'altro ha respinto quelli di B._________ e di A.________,
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che B._________, patrocinato dall'avv. Stefano Bolla, ha interposto ricorso al Tribunale federale,
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che il 29 gennaio 2009 la Cassa ha comunicato l'avvenuto versamento, in data 20 gennaio 2009, di fr. 137'236.85 - pari all'importo del danno subito -, precisando e documentando più tardi, su richiesta della Corte giudicante, la provenienza (A.________) del pagamento,
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che le parti interessate hanno avuto modo di determinarsi anche sull'avvenuto pagamento da parte di A.________,
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che, per consolidata prassi, un processo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS diventa privo di oggetto se un debitore solidale paga interamente l'importo di cui è chiesto il risarcimento (art. 72 PCF in relazione con gli art. 32 e 71 LTF; con riferimento alla situazione valida sotto l'imperio della vOG, v. decreti del Tribunale federale delle assicurazioni H 215/04 del 17 dicembre 2004, H 155/94 del 22 agosto 1994, H 83/86 del 12 dicembre 1988 con riferimenti; v. inoltre Matthias Härri, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 21 all'art. 32 LTF),
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che in effetti, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CO, in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati,
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che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF),
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che a prescindere da quelli che sono i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (questione, questa, che esula dalla presente procedura: v. ad esempio sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008, consid. 6.2, e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306, consid. 6), la causa va pertanto stralciata dai ruoli,
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che infatti, benché l'insorgente auspichi l'esame del merito, è pacifico che il versamento di cui sopra ha integralmente estinto proprio quel credito risarcitorio avversato nel ricorso e che costituisce l'oggetto della lite,
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che in tali circostanze non si realizzano le condizioni per eccezionalmente derogare al principio dello stralcio della causa (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 232/04 del 2 gennaio 2006, consid. 3.1, in REAS 2006 pag. 160),
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che in questo modo il giudizio cantonale del 29 settembre 2008 e la decisione su opposizione del 9 marzo 2007 non acquistano autorità di cosa giudicata (decreto 9C_680/2007 dell'8 gennaio 2008 con riferimenti),
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che giusta il menzionato disposto di cui all'art. 72 PCF, quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, oltre a dichiarare terminato il processo, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite,
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che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374; cfr. pure sentenza 2C_201/2008 del 14 luglio 2008, consid. 2.3),
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che se l'esito presumibile del processo non si lascia facilmente determinare, tornano applicabili i criteri generali della procedura civile, in virtù dei quali le spese e le ripetibili vanno in primo luogo accollate alla parte che ha provocato la procedura o alla quale sono comunque imputabili i motivi che l'hanno resa priva di oggetto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 197/96 del 3 settembre 1997, in SVR 1998 UV n. 11 pag. 29, consid. 6; cfr. pure sentenza citata 2C_201/2008, consid. 2.3),
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che nel caso di specie, l'esito del processo non può essere facilmente stabilito senza un esame approfondito,
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che in tali condizioni, il giudizio sulle spese andrebbe pronunciato in applicazione dei criteri generali sopra menzionati, con la conseguenza che queste andrebbero addossate al ricorrente (cfr. sentenza citata 2C_201/2008, consid. 2.5),
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che tuttavia, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si può prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. pure decreti citati 9C_680/2007 e H 215/04 con riferimenti),
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 giugno 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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