BGer 5A_392/2009 |
BGer 5A_392/2009 vom 02.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_392/2009
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Sentenza del 2 luglio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
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2. C.________,
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rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
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3. D.________,
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patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,
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4. Commissione tutoria regionale 1,
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opponenti.
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Oggetto
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diritto di visita della zia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________;
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che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;
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che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese;
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che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia";
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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