Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_449/2009/fuf
Sentenza del 3 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Clinica X.________,
opponente.
Oggetto
privazione della libertà a scopo d'assistenza,
ricorso contro la decisione emanata il 10 giugno 2009
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 10 giugno 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un ricorso di A. ________, annullato sia la decisione 20 maggio 2009 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, sia la decisione 5 maggio 2009 con cui un medico ha ordinato il collocamento coattivo d'urgenza della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale e ha trasmesso gli atti al direttore del Settore del Sopraceneri per definire lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'unità terapeutica riabilitativa o adottando una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo;
che con scritto del 30 giugno 2009 A. ________ ha comunicato al Tribunale federale di ricorrere contro la predetta sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il rimedio, privo di una qualsiasi motivazione comprensibile in relazione con la decisione impugnata, non soddisfa le esigenze poste dai predetti articoli a un ricorso al Tribunale federale;
che il gravame si rivela pertanto inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.
Losanna, 3 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti