BGer 5F_2/2009 |
BGer 5F_2/2009 vom 03.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5F_2/2009
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Sentenza del 3 luglio 2009
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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istante,
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contro
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I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, controparte.
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Oggetto
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Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008 del 15 dicembre 2008.
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Considerando:
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che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria;
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che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ambito della procedura di revisione;
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che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese;
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che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--;
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che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009;
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che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria;
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che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
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che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura;
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta.
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2.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
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4.
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Comunicazione alle parti.
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Losanna, 3 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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