Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_10/2009
Sentenza dell'8 luglio 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federali Klett, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. B.________,
ricorrente,
contro
Agenzia Mondiale Anti-doping (AMA),
patrocinata dall'avv. François Kaiser,
opponente,
Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM),
CISM General secretariat,
Rue Jacques Jordaens 26, BE-Bruxelles
Oggetto
arbitrato internazionale,
ricorso contro il lodo arbitrale emanato il 4 agosto/
4 novembre 2008 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'Agenzia Mondiale Anti-doping (AMA; in inglese World Anti-Doping Agency, WADA) è una fondazione del diritto privato svizzero con sede a Losanna e quartier generale a Montreal, creata su iniziativa del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) nel 1999 allo scopo di promuovere, coordinare e sorvegliare - a livello mondiale - la lotta contro il doping nello sport, in tutte le sue forme (www.wada-ama.org).
A.________, di nazionalità italiana, è un nuotatore professionista arruolato nell'esercito italiano.
Il Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) è un'organizzazione sportiva internazionale con sede a Bruxelles, che si prefigge di promuovere le relazioni amichevoli fra le forze armate degli stati membri mediante, fra l'altro, l'organizzazione di competizioni sportive (www.cism-milsport.org).
2.
Nel 2007 A.________ ha partecipato alla 4a edizione dei campionati mondiali militari di nuoto, che si sono tenuti a Hyderabad, in India, dal 14 al 21 ottobre. Sottoposto a un controllo anti-doping subito dopo la sua vittoria - il 19 ottobre 2007 - nella gara dei 400 metri misti, egli è risultato positivo a una sostanza proibita.
È seguito un procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione disciplinare del CISM, che il 15 gennaio 2008 ha deciso: l'invalidazione dei risultati individuali conseguiti da A.________ nel corso della citata competizione; l'esecuzione a sorpresa di due test tra il 15 gennaio 2008 e il 15 luglio 2008, al di fuori delle competizioni; infine, nel caso di un'ulteriore positività tra il 15 gennaio 2008 e il 15 gennaio 2010, la sospensione con effetto immediato dall'attività per un periodo di due anni. Questa decisione è stata comunicata alla Federazione Internazionale di Nuoto (FINA).
ll 12 maggio 2008 l'Ufficio Anti-doping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI-NADO) ha comunicato ad AMA di aver ricevuto la pratica concernente il nuotatore italiano A.________ - inclusa la predetta decisione - il 5 maggio precedente. Il 30 maggio 2008 AMA ha impugnato la decisione emanata il 15 gennaio 2008 dalla Commissione disciplinare del CISM dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna.
Con lodo del 4 agosto 2008, notificato in versione completa il 4 novembre successivo, il TAS dopo aver respinto l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall'atleta, ha annullato la decisione impugnata e ha ordinato la cancellazione dei risultati conseguiti da A.________ tra il 19 ottobre 2007 e il 4 agosto 2008 nonché la sua squalifica durante due anni a partire dal 6 febbraio 2008, dedotto il periodo di sospensione volontaria dal 3 dicembre 2007 al 5 febbraio 2008.
3.
Assistito dall'avv. B.________ (Italia), il 5 gennaio 2009 A.________ ha presentato "atto d'appello" al Tribunale fede-rale onde ottenere, in via preliminare, l'accertamento dell'inammissibi-lità del ricorso di AMA siccome tardivo e, nel merito, l'annullamento del lodo emanato il 4 agosto 2008.
3.1 Con decreto del 14 gennaio 2009 la Presidente della Corte adita, rammentate le disposizioni legislative che reggono la procedura di ricorso al Tribunale federale nell'ambito della giurisdizione arbitrale internazionale, ha assegnato a A.________ un termine di 30 giorni dalla ricezione del decreto per (1) designare, giusta l'art. 39 cpv. 3 LTF, un recapito in Svizzera, dove notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari a lui destinati e (2) indicare, considerato il tenore dell'art. 74 LTF e il fatto ch'egli è arruolato nell'esercito italiano, se e in quale misura i provvedimenti ordinati dal TAS si ripercuotono sulla sua situazione patrimoniale.
A.________ ha reagito a questo scritto il 1° luglio 2009, per il tramite del suo legale italiano, il quale ha comunicato l'avvenuta elezione di un domicilio in Svizzera presso l'avvocato C.________. Al Tribunale federale non è tuttavia mai pervenuta una dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.
3.2 Né il TAS né il CISM sono stati invitati a determinarsi sul gravame.
4.
Dato che l'atto impugnato è redatto in inglese, ovvero non in una lingua ufficiale, mentre l'allegato ricorsuale è in italiano, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in italiano, trattandosi di una lingua nazionale (art. 54 cpv. 1 LTF).
5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).
6.
Nell'ambito della giurisdizione arbitrale internazionale, il ricorso in materia civile contro lodi arbitrali è proponibile alle condizioni di cui agli art. 190-192 LDIP (art. 77 cpv. 1 LTF). La possibilità d'impugnare un lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale presuppone quindi, anzitutto, l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP; RS 291).
Tale condizione è realizzata nella fattispecie, posto che la sede del Tribunale arbitrale si trova a Losanna, che il ricorrente non ha domicilio né dimora abituale in Svizzera e che l'applicazione della LDIP non è stata esclusa per iscritto ( art. 176 cpv. 1 e 2 LDIP ).
7.
I motivi che permettono d'impugnare il lodo arbitrale sono elencati esaustivamente dall'art. 190 cpv. 2 LDIP (DTF 134 III 186 consid. 5), ovvero:
a. l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e. il lodo è incompatibile con l'ordine pubblico.
7.1 Giusta l'art. 77 cpv. 3 LTF il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso.
Le esigenze di motivazione poste da questa norma corrispondono a quelle prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF per la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni del diritto cantonale e, pertanto, a quelle del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2); la LTF non ha dunque apportato alcuna modifica a questo riguardo (DTF 134 III 186 consid. 5).
Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente le norme di diritto che si pretendono violate, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
7.2 Lo scritto sottoposto al vaglio del Tribunale federale disattende completamente i requisiti di motivazione appena esposti, dei quali il ricorrente non sembra invero nemmeno consapevole, visto che non fa il benché minimo accenno né alla LDIP né alla LTF.
Egli esprime genericamente la volontà di "proporre appello avverso una sentenza che nei motivi appare illegittima, illogica e contraddittoria". In primo luogo perché il ricorso di controparte non è stato dichiarato tardivo nonostante sia stato presentato ben oltre il termine fissato dall'art. 4.9 del Regolamento anti-doping del CISM, che prevede la possibilità di appellare entro 21 giorni dalla decisione. Visto il tenore chiaro di questa normativa non è infatti possibile, secondo il ricorrente, far decorrere questo termine dal giorno in cui la decisione è stata comunicata alla parte ricorrente, come deciso dagli arbitri; una simile soluzione lascerebbe inoltre lo spiraglio aperto a termini diversi, creando così un'intollerabile insicurezza giuridica. In secondo luogo perché la sanzione pronunciata nei suoi confronti sarebbe "pesantissima, con motivazioni contrastanti e illogiche".
Così come formulati questi argomenti non soddisfano manifestamente le esigenze di motivazione esposte al consid. 7.1 e il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
8.
Data la manifesta inammissibilità del ricorso per motivazione insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al CISM e al TAS.
Losanna, 8 luglio 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Klett Gianinazzi