BGer 2C_448/2009
 
BGer 2C_448/2009 vom 10.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_448/2009
Sentenza del 10 luglio 2009
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Müller, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, 6500 Bellinzona.
Oggetto
IC e IFD 2006 e 2007,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2009
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1 Con sentenza del 17 aprile 2009 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito il 22 febbraio 2009 da A.________ contro le decisioni emesse il 4 febbraio 2009 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona in materia di imposta cantonale e d'imposta federale diretta 2006 e 2007.
1.2 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso datato 3 luglio 2009 e spedito l'8 luglio successivo, nel quale rileva in primo luogo che non ha potuto ossequiare il termine di ricorso di 30 giorni perché oberato di lavoro e dichiara poi di non potere accettare la sentenza cantonale riguardo alla mancata deduzione di determinate spese professionali.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati.
2.
2.1 Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. L'art. 45 cpv. 1 LTF prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L'art. 48 cpv. 1 LTF specifica poi che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2.2 Nel caso specifico la sentenza cantonale, datata 17 aprile 2009, è stata intimata il 21 aprile successivo e ritirata dal ricorrente il 24 aprile 2009. Essendo l'ultimo giorno del termine di ricorso il 24 maggio 2009, cioè una domenica, conformemente all'art. 45 cpv. 1 LTF il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 25 maggio 2009. Il presente gravame datato 3 luglio 2009 e spedito l'8 luglio successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
2.3 Per spiegare la non osservanza del termine di ricorso il ricorrente adduce di non avere potuto agire prima perché, avendo un nuovo impiego dall'inizio del 2009, era oberato di lavoro. Quand'anche si volesse interpretare tale argomentazione come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta dato che le spiegazioni fornite non costituiscono un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr. sentenza 1P.123/2005 del 14 giugno 2005, pubblicata in ZBl 107/2006 pag. 390, consid. 1.2 e riferimenti; KATRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Commentario basilese, n. 3 segg. art. 50) e che il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).
3.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Müller Ieronimo Perroud